PARAGRAFO 2.2
A mio avviso non chiaro se è sempre necessaria l’attestazione di conformità per garantire la conformità della copia al documento originale o se è sufficiente la firma digitale, da parte di chi crea la copia, sulla copia stessa.
In particolare:
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Il penultimo capoverso segnala che la conformità viene garantita mediante l’apposizione della firma digitale (o di altra tipologia di FEQ, o FEA, o SEQ o SEA) da parte di chi effettua il raffronto, e fin qui non viene introdotto il concetto di “attestazione di conformità”. Sembra quindi che una volta generata la copia, la sola apposizione di una firma digitale da parte di chi effettua il confronto (che potrebbe essere direttamente il pubblico ufficiale stesso) garantisca la conformità della copia stessa all’originale. Si dà per scontato che la firma digitale a cui si fa riferimento nella formulazione del capoverso venga apposta sulla copia stessa oggetto della frase, ma questo aspetto non è esplicitato.
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L’ultimo capoverso però introduce il concetto di “attestazione di conformità”, dando invece per scontato, a mio avviso, che ci debba sempre e comunque essere, se si vuole creare una copia con la garanzia di conformità all’originale (in questo caso la firma digitale prevista sull’attestazione deve essere per forza di un notaio o di un pubblico ufficiale e non genericamente “di chi effettua il raffronto”). Ma se ci deve sempre essere non capisco il senso del capoverso precedente.
Io specificherei meglio i due capoversi, anche possibilmente con qualche esempio pratico, per far capire esattamente cosa si intende nelle varie casistiche senza il rischio che si possa generare qualche ambiguità.
Una possibilità, a mio avviso, potrebbe essere quella di inserire all’inizio dell’ultimo capoverso del PARAGRAFO 2.2 la frase “Laddove richiesta dalla natura dell’attività”, come avviene già nell’ultimo capoverso del PARAGRAFO 2.3, e, indipendentemente da questo possibile inserimento, sarebbe utile far capire i motivi del perché per come è scritto oggi il PARAGRAFO in questo caso non sarebbe possibile specificare il “Laddove possibile”, mentre nella casistica di copia del PARAGRAFO 2.3 sì.
Ulteriori motivi che mi spingono a questo commento
Già facendo riferimento al solo art. 18 del DPR 445/2000 dedicato alla Copie autentiche, alle volte anche tra addetti ai lavori non è così raro che venga fatta un po’ di confusione, o peggio ci siano interpretazioni leggermente diverse, parlando di copie conformi (autentiche o semplici), e proprio per questo motivo semplificherei, anche con esempi pratici scritti direttamente nel testo delle Linee guida o eventualmente nelle note a margine, cosa si intende nelle varie casistiche di copia.