Accesso all'ANPR da parte di imprese di assicurazione

Il comma 1-quinquies dell’art. 3 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 prevede che “A seguito del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l’intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all’anno.” Perchè la norma non viene rispettata prevedendo l’accesso all’ANPR da parte di imprese di assicurazione?

Tecnicamente ANPR non è ancora del tutto completata, in ogni caso neanche le Pubbliche Amministrazioni (uffici diversi dagli Ufficiali di Anagrafe) possono ancora accedere per ragioni istituzionali per l’adempimento di esigenze di servizio. Attendiamo con pazienza un segno che qualcosa si evolva…

1 Mi Piace

Nel 2022 dovrebbe evolvere. La profilazione di “chi accede a cosa” è molto delicata, del resto l’interoperabilità passa anche da quello.

1 Mi Piace