Data fattura differita dal 01 luglio 2019

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ti segnalo questo passaggio:
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Buongiorno,
vorrei porre l’attenzione sulle due tipologie di fatture: IMMEDIATA e DIFFERITA
Immediata dovrebbe essere spedita “immediatamente” ma il decreto consente di spedirla al SDI entro 10 giorni successivi alla fine del mese. In quanto alla data di emissione sembra che debba riportare la data di esecuzione della prestazione ovvero , nel caso di ultimo DDT del mese emesso il 28 del mese precedente dovrà essere indicato il 28 del mese
Per la fattura DIFFERITA invece c’è tempo sino al 15 del mese successivo per spedirla, ma la prestazione è relativa al mese precedente per cui la data emissione fattura deve essere a mio avviso il 30-31 del mese precedente onde consentire il corretto adempimento del versamento IVA di competenza del mese precedente.
Emettere una fattura per prestazioni es. di giugno in data successiva es. primi di luglio e spedirla quindi nello stesso giorno di emissione comporterebbe l’indicazione della data di avvenuta prestazione cioè la data di giugno. Tanto vale a mio avviso emettere sempre la fattura nella data di prestazione e spedirla con SDI anche successivamente ma nei termini previsti che sono diversi per IMMEDIATA (10 gg dalla prestazione) e DIFFERITA (15 gg del mese successivo). Gradirei un confronto costruttivo per dirimere meglio la questione ed evitare sanzioni. Grazie

dato che rispondere aiuta a chiarire certi aspetti per se stessi e per gli altri oltre ad avere una verifica se quello che si sa è corretto…

ecco la mia risposta

è sbagliato.
La fattura immediata /accompagnatoria va inoltrata entro 10 giorni dalla data della prestazione ovvero della fattura.
Quindi una fattura datata 15/07/2019 deve essere inoltrata entro e non oltre (con esito positivo) il 25/07/2019

Per quanto riguarda la fattura DIFFERITA la cosa è leggermente diversa e la circolare 14/E ha generato qualche perplessità.
Da quello che è uscito negli ultime settimane la risposta in merito è la seguente.

Non cambia nulla rispetto a prima.
Puoi fare una fattura differita di merce /servizi del 26/07/2019 può essere datata:

  • al 26/07/2019
  • al 31/07/2019
  • entro i 15 giorni del mese successivo (anche se poi c’è la rottura di metterla a bilancio nel mese precedente)

Per quanto riguarda l’invio, io la interpreto in questo modo:

  • entro 10 giorni dalla data della fattura (come la immediata) ma non oltre il 15 del mese successivo.

quindi vuol dire che se fai una fattura differita:

  • datata 26/07/2019 la dovrai inoltrare entro il 05/08/2019
  • datata 31/07/2019 la dovrai inoltrare entro il 10/08/2019
  • datata 10/08/2019 la dovrai inoltrare entro il 15/08/2019

in questo modo si rispettano entrambe le regole del decreto:

  • tutte le fatture vanno emesse entro 10 giorni dalla data di emissione
  • le fatture differita vanno emesse (per emissione si intende invio) entro il 15 del mese successivo alla data delle prestazioni
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Il decreto Crescita ha esteso il termine per la fattura immediata da 10 a 12 giorni.
Per la fattura differita mi pare di capire che non ci sono i 10 giorni di termine bensì entro il 15 del mese successivo. Posso cioè fare una fattura con data 20/07/2019 e questa deve essere trasmessa entro il 15/08/2019. Se la faccio con data 31/07/2019 il termine ultimo di trasmissione è sempre il 15/08/2019. Sempre che l’Agenzia delle Entrate non esca con chiarimenti diversi nel frattempo.

Che ne pensate di questo articolo (in giro ce ne sono di simili) che interpreta la circolare in modo leggermente diverso? In particolare, attenzione al caso della ft con data in xml al 30/9, da inviare/emettere …il giorno stesso. Salvo ‘qualche’ giorno di differenza, che per l’autore e/o assosoftware, è ‘tollerabile’ e dunque riporta l’interpretazione della fattura ‘quasi’ al ‘non cambia nulla’ più ottimistico. Chissà però cosa significa ‘qualche’. 1,2, 3 giorni andranno bene? 4 o 5 pure, mo solo se l’AdE si sveglia col piede giusto? Oltre 6 gg, sicuramente no? Sob.

da quello che ho capito la circolare 14/e è una spiegazione per interpretare la legge e non la legge stessa.

la circolare fa 2 cose.
a pagina 15 cita a tutti gli effetti la legge:

le fatture vanno emesse (inviate) entro 10 giorni

mentre a pagina 17 che parla della differita, semplicemente espone il famoso esempio che ha creato confusione.
in pratica che la fattura va GENERATA e INVIATA tra il 1 e il 15 del mese.

e qui c’è la spiegazione riportata nella circolare di cosa significa GENERATA e INVIATA

generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra
l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre
2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019)

già questo fa capire che l’esempio era “non consono” ma se in più ci aggiungi che non c’è un decreto /legge/articolo (o almeno non l’ho trovato) che dica :

le fatture differita devono essere inoltrate/emesse entro il 15 del mese successivo

ma c’è solo la norma che possono essere emesse entro il 15 mese successivo, norma che non è stata variata da quando per “emesse” si intendeva l’effettuazione dell’operazione
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={EA2E913C-4BD5-4B5E-A8E7-25B6D75C41F0}&codiceOrdinamento=200002100000000&idAttoNormativo={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}

allora per me rimane il fatto che per rispettare la legge di emetterle entro 10(12) giorni, la fattura differita può essere generata (data del documento) con una data che può essere quella dell’ultima operazione fino al 15 del mese successivo e deve essere emessa (inoltrata ad SDI) dal giorno stesso della generazione fino ai 10 (12) giorni successivi ma comunque non oltre il 15 del mese successivo.

questo per evitare fatture differita generate il 7 luglio e inoltrate tra il 1 e il 15 del mese

Dal tenore della circolare, mi pare di capire che l’Agenzia delle Entrate abbia voluto proporre la data dell’ultimo ddt come una possibilità, non come un obbligo. Sempre rimanendo nel campo delle interpretazioni, non dovrebbe essere vietato di indicare come data della fattura l’ultimo giorno del mese.

Il concetto è ben spiegato nel seguente articolo:


Un concetto non molto diverso è stato portato avanti da Assosoftware nella FAQ “FATTURE DIFFERITE” del 28 giugno 2019 specificando che la risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.
Anche IlSole24Ore del 03/07/2019, nell’articolo “La data distingue il tipo di documento”, parla della possibilità, sulla base di un’interpretazione logica e coerente con la posizione dell’Agenzia, di datare la fattura con l’ultimo giorno del mese e di emetterla (cioè trasmetterla al Sistema di Interscambio) il 15 del mese successivo. Nell’esempio tratta due ddt emessi il 2 e il 10 ottobre, emissione 15 novembre, data fattura 31 ottobre.

Può essere che domani mattina l’Agenzia delle Entrate esca con una circolare che dica qualcosa di diverso, ma per il momento non sembra vietato emettere fatture differite con data ultimo del mese e trasmetterle qualche giorno dopo.

non lo è infatti. avevo chiamato il 20 giugno l’agenzia delle entrate e già allora avevano detto che si poteva generare la fattura con data dell’ultimo giorno e poi inoltrarla nei giorni successivi.

Mi sfugge una cosa, va bene che le fatture possiamo spedirle fino a 12 gg dalla data del documento ma se lo SDI si prende fino a 5 gg per accettarle non c’è il rischio di andare oltre il 15 del mese per il calcolo dell’IVA visto che la fattura in contabilità non esiste se lo SDI non l’accetta ?

se dovesse accadere il reinvio è considerato nei termini

leggevo su uno dei molteplici siti che i 10 (ora 12) giorni servono anche a contemplare questi casi di ritardo.

ovvero anziché dire :

  • invia subito la fattura e in caso hai 5 giorni di tempo dal rifiuto/scarto

diventa

  • hai 12 giorni ti tempo considerate tutte le problematiche, comprese il down del sistema.

in un vecchio post di questo forum inerente al canale SdiFTP qualcuno si lamentava che SDI aveva impiegato 2 giorni per prelevare il file con le fatture.
quindi la presa in carico da parte di SDI era slittata di 48 ore.

Nella solita circolare 14/E scrivono :

La predetta impostazione, peraltro, è finalizzata a mantenere un principio di
semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA
obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, **anche in considerazione di possibili **
> difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di
> predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori
costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che
consentono oggi di predisporre una fattura

questa frase

anche in considerazione di possibili
difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di
predisposizione o trasmissione dei file delle fatture

Mi fa credere che a tutti gli effetti i 12 giorni servano per coprire ogni problematica.