Gestione riscossione coattiva con provvedimenti già emessi

In vista della scadenza del 28 febbraio prossimo, vorrei sapere cosa succede delle riscossioni coattive tuttora in corso, per le quali sono stati emessi da tempo provvedimenti di riscossione coattiva che hanno dato luogo a pagamenti rateizzati che avvengono tipicamente tramite versamenti con bonifico, non solo da parte dell’obbligato principale, ma anche di altri soggetti (ES: datore di lavoro).

In virtù appunto del provvedimento emesso in precedenza, anche molti anni fa, è possibile considerare ugualmente fattibile il pagamento con bonifico anche dopo il 28/2/2021?
cosa ne pensa @Mauro_Bracalari o @d.giulivi ?

Credo che il tema possa essere di interesse di moltissimi Comuni…!!!

Ritengo che pagamenti relativi a documenti pregressi seguano il principio per cui l’atto è retto dalla regola in vigore al tempo in cui l’atto è stato adottato (la trasposizione in campo sostanziale del principio “tempus regit actum”). Da un lato diventa complesso riemettere avvisi PagoPa “nuovi” (e caricare nel nodo dei pagamenti la RPT relativa) per documenti vecchi già emessi abbinati p.es. a modelli F24, dall’altro lo è anche emettere avvisi PagoPa incrementali solo per alcune rate residue, dopo che sono incassate in modalità diverse le precedenti. Si perde di vista l’unicità e la riconduzione ad unità come caratteristica peculiare di PagoPa in sede di riconciliazione contabile e rendicontazione dell’entrata e per la disagevole gestione applicativa della pluralità di fonti.

Ci sono delle comunicazioni ufficiali in merito?

Dalle FAQ:

Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi indicati al paragrafo 5 delle Linee Guida, e segnatamente:

  • la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;
  • eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
  • i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
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Per completezza, l’estratto delle linee guida riferito dalle FAQ

Pertanto, il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore
delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione, al quale gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

a) «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiche’ una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli enti creditori hanno l’obbligo di dismettere ogni altra modalita’ di pagamento elettronico non
interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede.
Inoltre, si precisa che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrato con il Sistema pagoPA, e’ fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito. Resta pero’ fermo che, laddove un utente, pero’, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andra’ comunque gestito dall’ente creditore quale singola eccezione, con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo.

Sono d’accordo anch’io sull’applicabilità del principio “tempus regit actum”…
ma mi chiedo come potrebbe fare il PSP a distinguere tra un pagamento fatto con bonifico per un atto pregresso da un pagamento fatto con bonifico che deve essere bloccato in violazione del divieto di utilizzo, ipoteticamente dopo il 28/2/2021

Proprio per questo a mio parere occorre un atto di indirizzo, che contenga anche delle “indicazioni operative” che i PSP possano utilizzare in questo senso…

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Per le rateazioni di entrate tributarie predisposte con modelli F24 c’è la deroga che giustamente ricorda @nardil prevista dalle Linee guida (che fa applicazione dell’art. 2-bis D.L. 193/2016 conv. in legge 225/2016, che prevede una pluralità di modalità di incasso da parte di EE.LL.), almeno finché non verrà integrato al circuito.
Per le entrate patrimoniali senza dubbio il problema si fa più stringente, in quanto l’art. 2-bis citato esclude espressamente l’uso dell’F24 per queste tipologie di entrata, ma si potrebbe agire sul fronte della causale specificando l’annualità o la data del documento (pregresse); d’altro canto temo che, forse per eccessivo entusiasmo tecnologico :wink: , si parta da un presupposto errato: quello dell’esclusività di PagoPa e della sua indefettibile adozione assorbente e universale; in realtà se si legge in modo puntuale l’art. 5 CAD, l’art. 65, comma 2, d.lgs. 217/2017 e l’articolo sopra citato traspare un obbligo in modi meno assoluti e tranchant di quanto sembrerebbe… per enti diversi il problema resta, ovviamente.

No, non ci sono comunicazioni che mi risulta, ma rilevo una potenziale antinomia normativa, che desta qualche perplessità, in riferimento al D.L. 193/2016 nell’attuale formulazione per quanto concerne gli Enti locali: se il legislatore avesse voluto un monopolio di pagamenti e incassi in capo al circuito PagoPa non avrebbe disposto in modo differente.

Io mi chiedo anche come faccia, sia tecnicamente che legalmente, a bloccare un bonifico o altro verso un IBAN riferibile a un’amministrazione pubblica.

Che l’impianto normativo sia del tutto imperfetto è evidente. Io procederei quindi con un sua interpretazione molto pragmatica, anche perche’ virare su pagoPA situazioni pregresse e anche molto distanti nel tempo sarebbe uno impiego di risorse se non ingiustificato (si tratterebbe comunque di aderire a un probabile obbligo di legge) almeno scriteriato, visto che sottrae altre risorse da utilizzare e investire su situazioni nuove e future.

Oramai pare proprio che il bravo amministratore che si destreggia fra gli oblbighi di legge debba fare un po’ di risk management nell’individuare nel libro delle regole quali debba seguire per prime (viste che seguirle tutte è umanamente impossibile e talune sono scritte ma dichiaratamente inapplicate).

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