Prestazioni Obbligatorie per Operatori di Telecomunicazioni verso l’Autorità Giudiziaria e prescrizioni sulla Privacy
L’Ente Locale (Il Comune…), in quanto provider del servizio wi-fi, non solo non è soggetto alla normativa richiamata, che riguarda solamente gli operatori di telecomunicazioni, ma deve ottemperare a quanto disposto dall’art. 10 del cit. “Decreto del Fare” DL n.69 del 2013, ovverosia che “ L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’[articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259], e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.”
L’attività prevalente di un Comune non è ovviamente l’offerta di accesso. Si ritiene fonte di potenziale confusione ogni ulteriore considerazione volta a introdurre surrettiziamente l’identificazione degli utenti del wi-fi (oltre che onerosa economicamente) e lesivo del diritto di un’amministrazione di offrire un servizio efficiente e ciò particolarmente laddove essa abbia adottato tutte le misure volte a garantire la protezione dei dati, rendendoli sicuri da intrusioni esterne o interne alla rete, oltre che a controllare il servizio e a impedire che atti illeciti possano essere commessi.
Quindi nel documento deve essere inclusa anche la possibilità della non identificazione ”personale degli utilizzatori” se i provider infrastrutturali non rientrano tra gli operatori di telecomunicazione.