Leggevo questa Nota rilasciata dall’Inail -Direzione Regionale Abruzzo - il 19/11/20 con la quale si dice che dal 1/12/2020 decorre l’obbligo di accesso ai servizi in rete con le nuove modalità SPID, CNS e CIE.
La mia domanda è: ma l’accesso con CNS rimarrà per sempre o è previsto solo per una fase transitoria come si leggeva fino a qualche tempo fa?
In pratica accedere con la CNS significa poter utilizzare la smart card già a disposizione (di tutti i professionisti sicuramente) per le pratiche camerali e per i vari depositi nei processi telematici civile e tributario.
A legislazione vigente l’accesso tramite CNS è equiparato agli altri due, ai sensi dell’art. 64, comma 2-nonies, C.A.D., senza limiti di tempo. “Del diman non v’è certezza” (cit.) anche perché non si capisce perché non sia stato indicato insieme agli altri due nel comma 2-quater, invece di trattarlo come se fosse il figlio del vicino (ma pare che ci dobbiamo rassegnare a questo modo di legiferare “rustico” o forse meglio dire “raffazzonato” del nostro tempo).
Quindi, mi pare di capire che allo stato attuale della normativa, sia pacifico che la CNS sia equiparata al 100% allo SPID e alla CIE senza scadenze o limitazioni…
“Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.”
e il comma 2-nonies afferma:
“2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.”
E IL GIOCO È FATTO…quindi CNS è pari grado di SPID e di CIE