Contributo a cura dell’Avv. Marco Cappa - Counsel, Practice Digital, ADVANT Nctm Studio Legale
Ringrazio AgID per l’opportunità offerta dalla consultazione e condivido l’obiettivo complessivo di rendere governabili, sostenibili e trasparenti i sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) lungo il loro intero ciclo di vita nella Pubblica Amministrazione ¶. Apprezzo in particolare l’enfasi su architetture modulari, disaccoppiamento dei componenti, neutralità hardware e capacità di rollback: elementi che presiedono in modo adeguato alla continuità operativa e all’autonomia tecnologica delle amministrazioni.
Occorre tuttavia segnalare alcune criticità sistematiche che rischiano di compromettere l’efficacia pratica del documento rispetto alle applicazioni di IA da parte delle PA. L’uso pervasivo di prescrizioni formulate come “DEVE/DEVONO”, ove interpretato in modo estensivo e uniforme, rischia di trasformare le Linee Guida in un corpus di adempimenti eccessivamente gravoso anche per casi d’uso a basso impatto e ridotta complessità. Non si tratta di una questione di principio o di formalismi, bensì di proporzionalità applicativa ed effettiva.
Il punto diventa particolarmente critico in relazione al regime di classificazione del rischio. In assenza di strumenti operativi di triage chiari e agili per la classificazione iniziale, sussiste il rischio concreto che la valutazione venga estesa in via cautelativa oltre il necessario, generando oneri documentali e procedurali aggiuntivi anche laddove ciò non sarebbe oggettivamente richiesto. Senza una guida semplificata, la classificazione diventa essa stessa un adempimento oneroso, ancor prima di giungere alle misure di compliance sostanziale.
Lo stesso documento riconosce che la maggioranza delle amministrazioni opererà come “Operatore base”, con controllo limitato sullo stack tecnologico e ricorso prevalente a soluzioni as-a-service. Imporre indistintamente oneri concepiti per livelli di maturità più elevati – fino all’“Operatore controllore” – rischia di produrre effetti controintuitivi: un freno all’adozione, lo spostamento di risorse verso una compliance meramente formale e l’esclusione di fatto delle PA meno strutturate.
Suggerisco pertanto di rafforzare, in modo ancora più esplicito, un criterio di proporzionalità articolato per livelli – rischio, contesto d’uso e maturità dell’amministrazione – con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza, spiegabilità e documentazione. Analogamente, logging e auditabilità sono obiettivi pienamente condivisibili, ma occorrerebbe definire un contenuto minimo modulare, incrementalmente estendibile, evitando che l’obbligo di log “strutturati e verificabili” si traduca in un requisito uniforme e oneroso indipendentemente dalla tipologia di sistema.
Infine, la spinta verso la neutralità hardware e la portabilità è strategicamente corretta – e giustamente orientata a prevenire situazioni di lock-in – ma va accompagnata da indicazioni applicative che consentano compromessi ragionevoli in termini di performance e costi, senza che il principio hardware-agnostic si trasformi in un vincolo assoluto difficilmente rispettabile. Le stesse Linee Guida riconoscono che tecniche di ottimizzazione possono abilitare l’esecuzione su CPU, riducendo costi energetici e operativi: è opportuno valorizzare questo aspetto come leva di semplificazione, anziché come ulteriore livello prescrittivo.
Una seconda criticità, di carattere definitorio, merita attenzione: la nozione di “dato sensibile” utilizzata nelle Linee Guida non appare allineata alla tassonomia adottata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che distingue tra dati ordinari, critici e strategici secondo criteri legati all’impatto sulla sicurezza nazionale e alla rilevanza sistemica. L’impiego di una categoria autonoma, non raccordata con tale classificazione, rischia di generare disallineamenti applicativi significativi, soprattutto per le amministrazioni che devono già orientarsi nel quadro della Strategia Cloud Italia e dei requisiti ACN per la qualificazione dei servizi cloud. Sarebbe pertanto opportuno armonizzare le definizioni adottate nelle Linee Guida con la tassonomia ACN o, quantomeno, introdurre un esplicito raccordo tra i due sistemi classificatori, al fine di garantire coerenza e certezza operativa.
Una criticità di particolare rilievo riguarda le previsioni in materia di neutralità hardware e portabilità. La direzione strategica è corretta e condivisibile: prevenire situazioni di dipendenza tecnologica costituisce un obiettivo legittimo. Tuttavia, nella formulazione attuale, tali previsioni rischiano concretamente di escludere dalla disponibilità delle PA tutte le soluzioni di intelligenza artificiale ottimizzate sullo stack tecnologico di un Cloud Service Provider, senza alcuna gradualità né una previa valutazione proporzionata dell’effettivo rischio di lock-in nel caso concreto. Un principio hardware-agnostic applicato in modo indifferenziato può di fatto precludere l’accesso a soluzioni che, proprio grazie all’integrazione nativa con l’infrastruttura del fornitore, offrono livelli significativamente superiori di performance, affidabilità e sicurezza. L’esito sarebbe paradossale: nella misura in cui l’obiettivo delle Linee Guida è favorire l’adozione responsabile dell’IA nella PA, escludere a priori intere categorie di soluzioni ottimizzate – in assenza di una reale analisi del rischio di dipendenza – condurrebbe in direzione opposta. Sarebbe preferibile introdurre un meccanismo di valutazione proporzionata del lock-in, modulato in funzione della criticità del sistema, della sostituibilità della soluzione e della reversibilità dei dati, consentendo alle amministrazioni di accedere anche a soluzioni cloud-native o CSP-ottimizzate laddove il bilanciamento costi-benefici lo giustifichi.
In sintesi, il perimetro è corretto e la direzione condivisibile. Occorre però che l’attuazione resti realmente proporzionata – in linea con l’approccio assunto negli ultimi mesi dal legislatore europeo con il Digital Omnibus – per non trasformare la governance dell’IA in un onere classificatorio e burocratico che, paradossalmente, rallenti proprio quell’adozione responsabile di soluzioni utili che le Linee Guida si propongono di promuovere.