Fra i riferimenti normativi è citato l’art. 65 del CAD, che detta i criteri di validità di istanze e dichiarazioni inviate alla p.a. In particolare il domicilio digitale entra in gioco alla lettera c-bis, secondo la quale queste sono valide:
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
La lettera c-bis si riferisce notoriamente alla fantomatica PEC-ID, pensata ma mai diffusa. La disciplina dell’INAD presente nella bozza di linee guida, però, non incide minimamente sui passaggi evidenziati in grassetto, che dipendono esclusivamente dall’indirizzo elettronico sul quale si elegge domicilio digitale.
Senza ulteriori adeguamenti, quindi, il domicilio digitale semrerebbe pienamente efficace per ricevere comunicazioni ma non per inviarle (a meno di combinarla con una firma elettronica sui documenti trasmessi, necessariamente come allegato a quel punto - anche perche’ le linee guida sul documento informatico, in pubblicazione, rifiutano di fatto il valore documentale del “corpo” di messaggi di posta elettronica, certificata o meno).
La dichiarazione del domicilio digitale sull’INAD, che avviene previa registrazione e autenticazione con SPID/CIE/CNS quindi con piena identificazione del dichiarante, può ritenersi sufficiente a garantire che ciò che proviene da quell’indirizzo elettronico è indiscutibilmente attribuibile al titolare del domicilio digitale?
Si pensa di adeguare in tal senso quanto disposto dal CAD all’art. 65, comma 1, lettera c-bis?
Raccordo con le indicazioni introdotte nel Decreto Semplificazioni: nel decreto approvato il 6 luglio 2020, sono contenute alcune norme che introducono importanti integrazioni al tema dei domicili digitali (es. gestione post-mortem, gestione nel caso di impossibilità dell’utente ad utilizzare il proprio dominio digitale, attività ad uso commerciale). Per tutti questi aspetti si raccomanda che tali previsioni, se confermate in fase di conversione del decreto, siano opportunamente riflesse nelle linee guida sull’INAD.