Art. 8 Rimborso speciale
- Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai
primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui
all’articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici e’
attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A parita’ di
numero di transazioni effettuate e’ prioritariamente collocato in
graduatoria l’aderente la cui ultima transazione reca una marca
temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione
effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di
transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio
del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento
elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti. - I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di
ciascun periodo di cui all’articolo 6, comma 2.
fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/28/20G00181/sg