2.2. Registrazione

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Invece di far effettuare una registrazione spontanea da parte dell’utente, in attesa del completamento dell’ANPR, sarebbe interessante introdurre la possibilità di far mediare la fase di registrazione da parte di un ufficio preposto (Anagrafe) del Comune di residenza del soggetto. Ciò transitoriamente permetterebbe con l’identificazione di persona (e la successiva registrazione da parte dell’ufficio) di supplire alla mancanza da parte dell’utente di uno degli strumenti di cui all’art. 64 CAD (realisticamente al momento non ancora diffusi in larghi strati di popolazione).

Si potrebbe pensare ad una registrazione “automatica” da parte del gestore dell’indirizzo di PEC, che al momento dell’attivazione richiede alla persona se vuole inserire l’indirizzo nel registro, utilizzando poi un servizio web dedicato.
In questo modo si evita il passaggio della registrazione.

Considerato che i sistemi italiani notificati a livello europeo sono SPID e CIE, e che la CNS non consente l’accesso in modalità elettronica se non attraverso l’uso di un apposito dispositivo di lettura, si ritiene opportuno limitare l’identificazione elettronica a tali strumenti e valutare l’integrazione con la firma digitale o altra firma elettronica qualificata, data la distintiva funzione identificativa del servizio.

Inoltre, per facilitare l’elezione del domicilio e agevolare l’utente, si propone di prevedere la possibilità che la stessa possa essere effettuata per il tramite dei gestori PEC/SERCQ, ai quali l’utente può demandare le operazioni relative (come già previsto per altri elenchi nazionali, e.g. quello dei numeri telefonici).

Considerato che i sistemi italiani notificati a livello europeo sono SPID e CIE, e che la CNS non consente l’accesso in modalità elettronica se non attraverso l’uso di un apposito dispositivo di lettura, si ritiene opportuno limitare l’identificazione elettronica a tali strumenti e valutare l’integrazione con la firma digitale o altra firma elettronica qualificata, data la distintiva funzione identificativa del servizio.

Inoltre, per facilitare l’elezione del domicilio e agevolare l’utente, si propone di prevedere la possibilità che la stessa possa essere effettuata per il tramite dei gestori PEC/SERCQ, ai quali l’utente può demandare le operazioni relative (come già previsto per altri elenchi nazionali, e.g. quello dei numeri telefonici).