2. Formazione dei documenti informatici

Ancora sul paragafo 2.1.1 Formazione del documento informatico, in particolare sulle operazioni per garantirne integrità e immodificabilità.

L’interpretazione letterale delle modalità c) e d) di formazione dei documenti

c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

per il richiamo esplicito alla memorizzazione su supporto informatico in formato digitale o alla memorizzazione in forma statica appare come un caso particolare della modalità a) (a meno che, per qualche motivo, si utilizzino formati non previsti dall’allegato 2). La particolare modalità di formazione del documento permette, in linea teorica, di individuare ulteriori operazioni per garantire integrità e immodificabilità:

- registrazione dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
- produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

A ben vedere però le due operazioni risultano inefficaci se non si prevede una modalità certa di collegamento fra la “memorizzazione” prodotta e il sistema che la ha realizzata.
Infatti le operazioni descritte incidono, come risulta dalle parti evidenziate, sul sistema che ha formato il documento e non sul documento stesso (cioè sull’oggetto memorizzato). La certa riconducibilità del documento al sistema è una condizione necessaria per garantire integrità e immodificabilità del documento tramite caratteristiche del sistema che lo ha formato. E’, inoltre, condizione necessaria ma non sufficiente, visto che il documento, poiché memorizzato evidentemente altrove rispetto al sistema/banca dati, deve a suo volta essere garantito integro e non modificato come oggetto autonomo.

2.2. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

-Perché rispetto alla formulazione delle precedenti regole tecniche è stata tolta la locuzione “Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità…” è dunque sempre obbligatoria l’attestazione di conformità delle copie per immagine? Nel paragrafo sugli estratti la suddetta locuzione è stata mantenuta

1 Mi Piace