2. Riferimenti normativi, scopo e ambito di applicatione

L’articolo 20 del CAD dispone il soddisfacimento del requisito della forma scritta e l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile del documento informatico formato previa identificazione informatica del suo autore,

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

Le presenti Linee guida regolano le modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

Destinatari delle Linee guida sono i fornitori di servizi e i gestori dell’identità che intendono realizzare quanto previsto dal sopracitato articolo 20; gli utenti in qualità di fruitori del servizio.

Continua a leggere su Docs Italia.

Consiglio di specificare chi siano i Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati, in modo da facilitare la lettura del lettore più diffuso con competenze medio-basse. Potrebbe essere inserita la definizione anche nel Capitolo 1 “Definizioni”.

Grazie per l’attenzione

L’articolo 20 del CAD dispone il soddisfacimento del requisito della forma scritta e l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile del documento informatico formato previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. Le nuove regole tecniche consentono di utilizzare SPID come firma autografa per i documenti online e disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online potranno permettere agli utenti di sottoscrivere documenti, quali ad esempio atti e contratti, tramite la loro identità digitale.
In via principale, si chiede a codesta autorevole Autorità di delineare un processo che fornisca indicazioni più ampie, tali da poter ricomprendere un più ampio raggio di modalità implementative alternative allo SPID e che consenta parimenti la completa dematerializzazione dei documenti anche quando sono coinvolti soggetti non dotati di firma elettronica qualificata e, in conformità all’art. 20 del CAD, soddisfi il requisito della forma scritta e produca gli effetti dell’art. 2702 del codice civile.

Si chiede a codesta autorevole Autorità di confermare che l’adeguata verifica a fini antiriciclaggio è un elemento di identificazione a distanza molto forte e che la (manifesta e inequivoca) riconducibilità del documento informatico al suo autore possa, in alternativa alla SPID, essere garantita da un iter che preveda non già una mera identificazione (e, come tale, destinata ad esaurirsi nella fase di onboarding) ma una vera e propria attività di “adeguata verifica” ai sensi delle vigenti disposizioni normative di riferimento in materia di antiriciclaggio. Invero, tale verifica dovrà necessariamente protrarsi nel tempo, implicando altresì lo svolgimento di un monitoraggio costante nel corso del rapporto, dando così luogo ad una molteplicità di circostanze nel corso delle quali l’identità del cliente (come originariamente acquisita) possa essere confermata dall’interlocuzione con lo stesso.