Alla data di completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), i domicili digitali eletti dalle persone fisiche e iscritti nell’INAD sono trasferiti al Ministero competente, come previsto all’articolo 6-quater, comma 3 del CAD, unitamente a tutti i dati oggetto di tracciamento, al fine di consentire l’accesso alle informazioni relative all’elezione, alla modifica o alla cessazione di ciascun domicilio digitale.
Pur nell’attuale incertezza circa l’accesso in consultazione ad ANPR, sarebbe preferibile indicare i soggetti che potranno accedere tramite ANPR ai dati di domicilio digitale. Altrimenti c’e’ il rischio che quanto disposto nel paragrafo 2.5 renda davvero INAD un freno allo sviluppo di ANPR.