5. Definizione delle modalità di verifica dei domicili digitali

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Per l’attendibilità del registro è necessario che l’aggiornamento sull’esistenza o meno degli indirizzi PEC sia quotidiano, per limitare al minimo invii di messaggi ad indirizzi non più attivi.

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Concordo.
Sarebbe utile anche dare indicazioni a chi invia su come comportarsi in caso di indirizzi non più attivi, quanto insistere, quando arrendersi e inviare per posta…

DIGRESSIONE.
Nell’assetto ipotizzato dalla bozza di linee guida in consultazione un domicilio digitale eletto su un indirizzo PEC dismesso potrebbe restare pubblicato sull’indice INAD fino a T + 20 giorni (dove T è il periodo che sarà individuato per la verifica e 20 giorni il termine individuato dal paragrafo 2.6 fra avviso di PEC irraggiongibile e la cancellazione dall’indice). Già 21 giorni è un tempo che espone a non pochi rischi di invii a vuoto. Anzi, sembrerebbe che in linea teorica non ci sia garanzia alcuna che un indirizzo dichiarato sull’INAD sia effettivamente raggiungibile alla data in cui viene consultato.

E’ vero che si tratta di caratteristiche intrinseche e ineliminabili del sistema, discendenti dal fatto che l’acquisizione di un indirizzo PEC da eleggere a domicilio digitale è sancita come scelta discrezionale del cittadino (sia nel “se” sia nel “come” sia nel “dove”), ma ritengo che le linee guida dovrebbero trattare e dare indicazioni anche sui flussi da implementare lato “soggetto notificante” (cioè pubblica amminsitrazione o altro che consulta l’INAD per gli invii telematici di comunicazioni).

Infatti, tutto funziona a meraviglia fin tanto che UN operatore consulta via web UN domicilio e invia UNA comunicazione a UN soggetto con domicilio elettronico. Se riceve UN messaggio di errore (casella piena, casella inesistente ecc.) può effettuare UN secondo tentativo ed eventualmente poi optare per UN invio analogico.

Si immagina però che lo scenario tipico sia l’invio di un numero maggiore di comunicazioni, possibilmente generate massivamente dal sistema informativo del soggetto che invia e consulta l’indice, in un processo che coinvolge più componenti del sistema informativo, ciascuno con proprie interfacce. E’ plausibile che in un sistema informativo ben fatto ci sia un componente deputato all’invio di comunicazioni (in una p.a. il protocollo informatico o qualcosa di intimamente connesso con questo) generate, anche in cooperazione, dagli N “applicativi verticali”. Si porranno poi le solite domande:

  • il verticale deve acquisire notizia dell’avvenuta consegna del messaggio?
  • deve acquisire notizia degli errori di consegna?
  • chi si occupa di gestire gli errori? il verticale o il protocollo?
  • si fa con un processo automatizzato oppure con un processo assistito? e quanto assistito?
  • dopo quanto tempo o quanti tentativi si considera impraticabile la via digitale?
  • chi si occupa della postalizzazione analogica?

Lasciare tutto alla libera iniziativa delle amministrazioni rischia di generare software che non parleranno mai efficacemente fra loro, perché non è chiara la suddivisione dei compiti. Quindi un’organizzazione rischia di trovarsi in casa un sistema informativo costituito da componenti che pensano che il “lavoro sporco” sia a carico di un altro componente.

PS, nota sugli N verticali di una p.a.: il numero N può essere molto grande e non proporzionale alle dimensioni e alle risorse dell’amministrazione. Anzi, il contrario: è probabile che una grande direzione di una grande amministrazione centrale abbia un “business” così omogeneo da avere un numero N di applicativi verticali con esigenza di inviare comunicazioni che tende a 1. Al contrario amministrazioni con “business” eterogenei (vedi i comuni, anche quelli di 1000 abitanti) hanno un N che facilmente arriva a qualche decina…

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Ti sto mettendo troppi cuoricini, mi sa che tua moglie diventa gelosa…

Si potrebbe riprendere l’esperienza delle notifiche tributarie agli indirizzi INIPEC (per imprenditori individuali, società, professionisti di albi/elenchi) in base all’art. 60, comma 7, DPR 600/73 Link : la norma prevede l’invio diretto alla casella PEC iscritta nel registro; se la casella è satura si effettua un nuovo tentativo dopo 7 giorni; se al secondo tentativo risulta satura o inattiva l’ufficio deposita l’atto nel portale di Infocamere e manda una raccomandata informativa; nel caso precedente il perfezionamento della notifica si ha col decorso di 15gg dalla pubblicazione dell’avviso di deposito.
Ipotizzando un percorso simile si farebbe sì che l’efficacia della notifica non dipenda esclusivamente da scelte arbitrarie del destinatario…