Segnaliamo le nostre proposte, puntualmente riferite ad alcuni passaggi.
Cordialmente
Paragrafo 5.2 - Pag 81 TABELLA 9
Tabella 9, Riga 3 – Monitoraggio: è utile aggiungere un riferimento esplicito alle metriche di ‘Fairness’ e ‘Bias Detection’ come requisito tecnico da capitolato. Rafforzare il concetto con terminologia tecnica standard per garantire che la prevenzione dei bias sia misurabile e non solo dichiarativa.
Paragrafo 5.3 - Pag 82
Vale la pena ribadire che ogni fase del ciclo di vita di un sistema, inclusi quelli basati su IA, deve rispettare i vincoli previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dalle procedure di procurement tramite MEPA e dai relativi capitolati tecnici. Tali vincoli definiscono non solo cosa deve essere realizzato, ma anche come deve essere progettato, acquisito, gestito e dismesso, garantendo tracciabilità, trasparenza e conformità normativa lungo l’intero ciclo di vita. È utile citare detti vincoli dati dalla normativa nazionale ed europea: Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), MEPA e strumenti Consip, ISO/IEC 42001, per i sistemi di IA, il quadro è completato dal Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), che stabilisce requisiti specifici per i sistemi ad alto rischio, e dagli standard internazionali ISO/IEC relativi a sicurezza, governance, qualità e sostenibilità. Infine, le norme sulla conservazione, migrazione e dismissione dei sistemi impongono alle amministrazioni di garantire la corretta gestione del patrimonio informativo pubblico lungo tutto il ciclo di vita, fino alla chiusura e alla cancellazione sicura dei dati.
Paragrafo 5.3 - Pag 87
In considerazione dell’importanza della normativa (AI Act) sui diritti fondamentali, le metriche di equità devono essere esplicitate nel monitoraggio delle prestazioni. Sarebbe quindi opportuno aggiungere anche le metriche di ‘Fairness’ (es. Disparate Impact, Equal Opportunity Difference) all’elenco dei parametri da monitorare.
Paragrafo 5.3 - Pag 88
Tra le “Clausole evolutive e gestione del cambiamento tecnologico” è opportuno aggiungere: ‘Clausole di exit strategy e reversibilità dei dati e dei modelli (ove di proprietà della PA)’ nell’elenco. La gestione del ‘cambiamento’ deve includere anche la fase di fine contratto per evitare il lock-in, non solo l’aggiornamento tecnologico.
Paragrafo 5.3 - Pag 92 TABELLA 10
Nella riga “Requisiti tecnici” casella “Favorire l’accesso al mercato e la neutralità tecnologica” è opportuno specificare “Richiedere, ove possibile, l’utilizzo di formati standard aperti per l’interscambio dei modelli (es. ONNX)”. La proposta intende rendere concreto il principio di neutralità tecnologica citando standard di fatto che facilitano la portabilità dei modelli.
Paragrafo 5.3 - Pag 96
Nell’ultimo capoverso, è utile aggiungere un riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62-63 D.Lgs. 36/2023) necessaria per gestire gare ad alta complessità tecnologica. Ciò è fondamentale ricordare che per appalti complessi di IA è necessaria una stazione appaltante qualificata per livelli adeguati.
Paragrafo 5.4 – Pag 97
Accanto all’interoperabilità, anche il riuso rappresenta uno dei principi cardini del Codice dell’Amministrazione Digitale e della normativa a esso collegata. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a privilegiare soluzioni già disponibili, condivise o riusabili, prima di procedere allo sviluppo o all’acquisizione di nuovi sistemi. Questo principio non è solo un orientamento strategico, ma un obbligo operativo che richiede di valutare, documentare e motivare le scelte tecnologiche. In tale prospettiva, nell’ambito di una gara pubblica il riuso dovrebbe essere esplicitamente dichiarato e verificato, indicando se esistono componenti, moduli, piattaforme o servizi già disponibili nel patrimonio pubblico o nel catalogo nazionale, e come essi possano essere integrati. Una corretta declinazione del principio di riuso contribuisce a ridurre costi, evitare duplicazioni, garantire coerenza architetturale e favorire la sostenibilità complessiva del sistema informativo pubblico.
Paragrafo 5.4 – Pag 103 TABELLA 11
Nello scenario “Mercati emergenti o poco maturi “- nella cella “Consultazioni di mercato congiunte” si propone di sostituire o integrare le consultazioni di mercato con il ‘Partenariato per l’innovazione’ (PPI) o ‘Appalti pre-commerciali’ (PCP). La consultazione di mercato é una fase preliminare, non uno strumento di affidamento. Per mercati immaturi, gli strumenti corretti per l’acquisto sono PCP o PPI.