A cosa serve la Firma Elettronica Avanzata (FEA) apposta tramite CIE se

In Italia (al contrario che in Europa) la firma qualificata e quella avanzata hanno il medesimo valore giuridico e di norma devono essere accettate, salvo nei casi in cui la legge prevede espressamente l’utilizzo della firma qualificata (es. gli atti amministrativi o un contratto di compravendita immobiliare).

Il comma 1-ter citato specifica solo che il cosiddetto (forse impropriamente) “inversione dell’onere di prova” è solo nel caso si usi una firma qualificata, ma ciò non significa che il valore giuridico sia superiore, solo che nel caso di disconoscimento la prova la deve dare, nel caso di FEA e come per la firma autografa, la controparte.

Le PA non accettano le FEA solo perché non conoscono la norma e/o non hanno gli adeguati strumenti.

Una curiosità: la CIE in sè non è proprio una FEA, ma la “sostituisce” nei confronti della Pubblica amministrazione, un “trucco” normativo per evitare che queste firme possano essere usate nei rapporti fra privati. E’ quanto prescrive il comma 2 dell’art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013 (Le regole tecniche sulle firme, ancora vigenti) :

L’utilizzo della Carta d’Identita’ Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identita’ dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione,la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attivita’ di cui agli articoli 64 e 65 del codice

Il successivo comma 5 stabilisce poi che :

I certificatori accreditati che emettono certificati per gli strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica della firma.

Cosa che è, nel caso della CIE, soddisfatta visto che sia chi la emette così come anche altri software (anche il Reader di Acrobat) ha software di verifica della firma effettuata con CIE.

In conclusione: bene fa ad essere deluso!

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