Per consentire l’accesso agli atti, la mia amministrazione ha richiesto lo sviluppo di un modulo online nel quale il cittadino, oltre a indicare tutte le informazioni necessarie a identificare la necessità, deve allegare il documento d’identità in ottemperanza all’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) del 2005.
Come sappiamo, nel 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che promuove l’uso di strumenti di identificazione digitale come SPID e CIE per garantire un’identificazione sicura e affidabile dei cittadini nei servizi pubblici. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi e instaurare un rapporto di fiducia tra l’Amministrazione, erogatrice del servizio, e il cittadino evitando l’inserimento, da parte di quest’ultimo, delle informazioni che l’Amministrazione potrebbe acquisire tramite SPID e CIE (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, domicilio, ecc…).
La richiesta di permettere l’invio telematico senza SPID o CIE, ma allegando il documento d’identità previsto dal CAD, potrebbe quindi essere vista come una misura in contrasto con il principio di identificazione sicura promosso dal Decreto Legge n. 76/2020?
Avete indicazioni a riguardo? E se si, in caso, come vi siete orientati?
Grazie
Francesco