Accesso agli atti e identificazione del cittadino

Per consentire l’accesso agli atti, la mia amministrazione ha richiesto lo sviluppo di un modulo online nel quale il cittadino, oltre a indicare tutte le informazioni necessarie a identificare la necessità, deve allegare il documento d’identità in ottemperanza all’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) del 2005.

Come sappiamo, nel 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che promuove l’uso di strumenti di identificazione digitale come SPID e CIE per garantire un’identificazione sicura e affidabile dei cittadini nei servizi pubblici. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi e instaurare un rapporto di fiducia tra l’Amministrazione, erogatrice del servizio, e il cittadino evitando l’inserimento, da parte di quest’ultimo, delle informazioni che l’Amministrazione potrebbe acquisire tramite SPID e CIE (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, domicilio, ecc…).

La richiesta di permettere l’invio telematico senza SPID o CIE, ma allegando il documento d’identità previsto dal CAD, potrebbe quindi essere vista come una misura in contrasto con il principio di identificazione sicura promosso dal Decreto Legge n. 76/2020?

Avete indicazioni a riguardo? E se si, in caso, come vi siete orientati?

Grazie
Francesco

Buongiorno, ancor più precisamente, dal primo ottobre 2021, i servizi al cittadino devono essere accessibili esclusivamente utilizzando il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).
Bisogna appoggiarsi a fornitori di software tipo “sportello digitale” che abbiano tra i servizi la “richiesta degli atti” e che permettano accesso tramite identità digitale. Questi applicativi non sono altro che il “cittadino attivo” dell’avviso 1.4.1 del PNRR. Noi come azienda abbiamo sviluppato un nostro sportello digitale ma ce ne sono diversi in commercio.