Accesso con la CIE non consentito

L’art. 64, comma 3-bis del CAD prevede che:
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita’ digitali SPID e la carta di identita’ elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.
Come è possibile che ancora nel 2023 ci siano pubbliche amministrazioni che consentono l’accesso ai propri servizi in rete solo con SPID?
Beninteso, non il comune di Bugliano, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
https://domandaonline.serviziocivile.it/

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In realtà, proprio il passo che citi dice che l’accesso deve avvenire solo tramite quelle due modalità; ma non che esse debbano essere presenti entrambe necessariamente. L’importante è che ne sia fornita almeno una delle due. Ovviamente, capisco che questa sia un’interpretazione discutibile e non sono sicuro che altrove non vi sia invece scritto più esplicitamente l’obbligo di averle entrambe.

Detto questo, il sito che hai linkato sembra consenta la possibilità di accedere anche tramite registrazione ordinaria; quindi sembra comunque rimasto indietro.

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Devono essere entrambe le modalità invece, altrimenti avrebbero dichiarato spid “o” carta di identità elettronica, non “e”