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Il recente Decreto Ministeriale sull’e-procurement emanato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 50/2016 individua due distinte figure per le piattaforme telematiche di negoziazione: il gestore del sistema (i.e.: il fornitore del servizio) e il responsabile del sistema (i.e: la stazione appaltante che utilizza il sistema). All’art. 12 comma 2 è previsto che “la richiesta del CIG avviene tramite il sistema telematico sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC” .
Lo schema di accordo di servizio non sembra supportare questo scenario.
Il recente Decreto Ministeriale sull’e-procurement emanato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 50/2016 individua due distinte figure per le piattaforme telematiche di negoziazione: il gestore del sistema (i.e.: il fornitore del servizio) e il responsabile del sistema (i.e: la stazione appaltante che utilizza il sistema). All’art. 12 comma 2 è previsto che “la richiesta del CIG avviene tramite il sistema telematico sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC” .
Lo schema di accordo di servizio non sembra supportare lo scenario descritto.