App io diventa domicilio digitale

In realtà da quanto dice l’annuncio da App IO posso accedere anche agli allegati della notifica, quindi immagino ci sia il collegamento per visualizzare il “verbale della multa”

Mi inserisco in questa discussione poiché, esaminate le norme di riferimento, quanto riportato sopra non mi convince pienamente sotto il profilo giuridico.

In particolare l’art. 26, comma 7, del decreto Legge 76/2020 prevede che “Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5*, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta** direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge”.*

Risulta evidente, pertanto che per tali soggetti si debba procedere a notifica formale, mediante l’invio di raccomandata ai sensi della legge 890/82, dell’avviso di avvenuta ricezione contenente le indicazioni per l’accesso, mediante la piattaforma informatica, all’atto oggetto di notifica.

L’ultimo periodo dell’art. 26, comma 6, prevede i c.d. avvisi di cortesia disponendo che “Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione”.

Si evidenzia come rispetto ai predetti avvisi di cortesia, nomen omen, il legislatore non utilizzi il termine notificazione atteso che gli stessi rappresentano comunicazioni prive di valore legale.

La lettura della norma, nella sua chiara formulazione, induce a ritenere corretta la procedura notificatoria consistente nell’invio della raccomandata ex L. 890/82 a tutti i soggetti privi di domicilio digitale in quanto rispetto ad essi, leggendo attentamente la norma, l’atto oggetto della procedura di notificazione è rappresentato dall’avviso di avvenuta ricezione.

Conferma di quanto appena evidenziato viene fornita dall’art. 26, comma 9, numeri 2) e 3) ove vengono previste le modalità di perfezionamento della notifica.

In particolare per il destinatario la notifica si perfeziona: “2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione”.

Si evidenzia come, anche in questo caso, con riferimento alla notifica analogica il destinatario parti di notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.

Il riferimento all’accesso, tramite la piattaforma al documento informatico oggetto di notificatorio, quale evento determinante il perfezionamento della notifica deve essere inteso quale accesso verificatosi tra la data del perfezionamento della notifica dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo e la data del perfezionamento della notifica telematica.

A titolo di esempio:

Perfezionamento della notifica cartacea avvenuto il 01 Dicembre (per ricezione della raccomandata o per compiuta giacenza) – mancato accesso a SEND – perfezionamento della notifica digitale in data10 Dicembre;

Perfezionamento della notifica cartacea avvenuto il 01 Dicembre (per ricezione della raccomandata o per compiuta giacenza) – ACCESSO a SEND in data 05 Dicembre – perfezionamento della notifica digitale in data 5 Dicembre.

Limitare l’attività di notifica al solo invio dell’avviso di cortesia, tramite APP Io, mail non certificata o sms, rappresenta un’esecuzione irregolare del procedimento notificatorio, omettendo parte della procedura prevista dal Legislatore e riguardante l’invio della raccomandato al non domiciliato digitale, esponendo il Civico Ente ad un elevato rischio di contenzioso in sede di riscossione coattiva ove la censura relativa all’omessa notifica dei verbali costituirebbe causa di annullamento della riscossione.

Né può soccorrere, in proposito, la disposizione transitoria di cui all’art. 26, comma 22bis, successivamente aggiunto ed ai sensi del quale “Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell’atto unitamente all’avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea”.

Tale disposizione, infatti, oltre a trovare un limite temporale nella data del 30 Novembre 2023 risulta essere del tutto slegata dalle procedure previste dall’art. 26 ai commi 7 e 9, numeri 2) e 3), apparendo quale intervento sommario e scoordinato.

La norma, inoltre, risulta essere del tutto contraddittoria nel momento stesso in cui si presuppone quale fine quello di “garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale” riconoscendo, tuttavia che la notifica possa considerarsi soggetta a perfezionamento al di fuori della procedura prevista dal combinato disposto di cui all’art. 26, commi 7 e 9, numeri 2) e 3).

Un’ultima osservazione.
Della scelta seguita., nella gestione delle notifiche analogiche a mezzo SEND, di non procedere ad invio cartaceo dell’avviso di avvenuta ricezione, mediante raccomanda ex L. 890/82, a seguito dell’accesso del cittadino alla piattaforma entro 120 ore dalla ricezione del c.d. avviso di cortesia non vi è alcuna traccia nella normativa di riferimento.

In particolare, tale prassi non è prevista dalle norme di cui all’art. 26 del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76.

Ulteriormente non vi è traccia di tale prassi nel c.d. Decreto Costi emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 Maggio 2022, ove all’art. 4, comma 2, risulta essere espressamente previsto che “Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario privo di un indirizzo di Posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato iscritto ai sensi dell’art. 26, comma 5, del decreto-legge ovvero nei casi di cui all’art. 26, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, all’ammontare delle spese ripetibili previste dal comma 1, si aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo di cui all’art. 3, comma 1, lettera c)”.

Si rinvia, inoltre, al Decreto 8 Febbraio 2022, n. 58, “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione” al fine di verificare l’assenza di ogni riferimento alla predetta prassi negli articoli 10, 11 e 12 riguardanti rispettivamente le notifiche in modalità analogica, le attestazioni opponibili a terzi prodotte dal gestore e i c.d. avvisi di cortesia.

Voi che ne pensate?

Penso che mi piacerebbe avere uno specchietto semplice, una riga massimo per voce, in cui mi si dica quando serve o basta:

app IO,
servizio Send,
domicilio digitale,
pec,
notifica ancora su carta.

Con esempi illustrativi per cittadini, non per legulei.

Oggi leggo:
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/servizi-online/468765/controlli-fiscali-esito-tramite-notifica-push-su-app-io.html