Archiviazione sostitutiva a norma di legge

Però qua Conservazione Fatture Elettroniche Passive veicolate tramite SDI - Agenda Digitale leggo che

Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del DMEF 17 giugno 2014 “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio”

perdonate la domanda ingenua.
Ma nel caso in cui uno si appoggi a sistemi di conservazione sostitutiva esterni forniti da autority certificate come aruba, la conservazione della fattura emessa non firmata è valida?

dato che la fattura tra b2b non ha obbligo di firma per l’invio a SDI, se questa viene presa e messa in conservazione è valida o prima della procedura è richiesto che venga firmata? o la data ora della conservazione fa fede ai fini della fattura?

grazie.

E se inoltre

Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del DMEF 17 giugno 2014 “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio”

Allora, per inviare e ricevere fatture b2b posso limitarmi a produrre l’XML ed inviarlo al SDI?

mi pare di capire che il solo invio a sdi in realtà non sia sufficiente e che serva una conservazione anche da parte dell’utente. senza contare che in caso di contenzioso non si sa se SDI procuri i dati, non si sa per quanto tempo SDI conserverà i dati ma per legge vanno conservati per 10 anni e non è detto che in caso di chiusura canale o spostamento, i dati vengano conservati/mantenuti o sia possibile accedervi.

qualcuno sa se è obbligatorio firmare la fattura verso b2b prima di metterla in conservazione sostitutiva presso terzi ( aruba, infocert, ecc… ) dato che la stessa fattura può essere inoltrata senza firma al SDI?

daniele_m, il documento già richiamato sopra https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a8316033-6124-4667-99d8-ed143dc72c20/Provvedimento_30042018+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8316033-6124-4667-99d8-ed143dc72c20 dice a pag. 7: Per chi aderirà all’accordo di servizio, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, …
quindi, è lo sdi che consegna direttamente all’agenzia delle entrate per l’archiviazione sostitutiva.
Questo è confermato da un documento più recente (al punto 3.3): https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf,La conservazione è garantita per 15 anni.
C’è chi lo sconsiglia (es. https://www.siav.com/it/conservazione-delle-fatture-elettroniche/),
io credo invece sia la migliore soluzione.

@daniele_m ho appena sentito l’agenzia delle entrate: le fatture B2B non necessitano di firma digitale e, se si aderisce al loro servizio di conservazione, le fatture che passano dal SDI le conservano loro

si, infatti io chiedevo se ci si appoggia a servizi esterni per la conservazione.

ma da quello che ho letto, chi offre servizi di conservazione sostituiva firma il documento mentre viene inserito.

Ah, ora ho capito. Allora ti posso dire, tecnicamente, l’attività del conservatore consiste proprio nell’applicare firma e marca temporale

Buongiorno, Adesso che l’argomento è più attuale consiglio la lettura di un articolo in cui viene spiegata la conservazione sostitutiva e soprattutto come ottenere il processo automatizzato gratuito direttamente dal cassetto fiscale (quindi tramite Agenzia delle Entrate).
Questo è l’articolo in questione: https://debitoor.it/dizionario/conservazione-sostitutiva

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