abbiate pazienza , ma mi sorge un dubbio … (tra l’altro alcuni mi dicono una cosa ed altri un’altra cosa !))
ma l’archiviazione sostitutiva a norma di legge , per le fatture elettroniche tra privati ( a partite dal 1 luglio x i carburanti e poi dal 1 gennaio 2019 per il rsto) , è obbligatoria oppure no ? a me risulterebbe di no . Per cortesia potete darmi conferma o smentire questa cosa ?
grazie 1000
la fa l’agenzia delle entrate;
però esso ha una valenza solamente fiscale e in effetti allo stato attuale la conservazione attuata dallo SDI sembra non avere anche una valenza civilistica. Vedi Tumietto e Caccia due esperti sulla questione. CLICCA QUI
scusate ancora (domanda stupida !!) : ma se un’azienda continua come ha fatto fino ad ora e cioè , stampa le fatture emesse e le archivia e poi prende gli xml ricevuti dai fornitori e tramite apposito programma genera una copia leggibile in formato PDF e archivia anche queste nei famosi raccoglitori/faldoni, ai fini fiscali e civilistici, potrebbe essere suffuciente oppure no ?
Grazie in antcipo (e scusate !!, ma la confusione nella mia testa aumenta )
Il passaggio alla fatturazione elettronica tra privati può essere vissuto come un dolore perchè devi cambiare i processi oppure come un’opportunità di fare un salto in avanti.
Stampare dei files XML mi sembra appartenga alla prima categoria. Se un azienda non capisce i vantaggi in termini di costi ed efficienza della conservazione in forma digitale parliamone !
Il servizio di conservazione è stato realizzato in modo conforme alle “Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione” previste dal DPCM 3 dicembre
2013 (ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e
3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005).
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.
L’articolo di Tumietto e Caccia del 24 aprile citato da @Paolo_Del_Romano secondo cui la conservazione attuata dall’SDI “sembra non avere anche una valenza civilistica” è antecedente e superato da questo provvedimento e va considerato FUD.
Visto che a quanto sembra sono fugati i dubbi sulla possibilità di approfittare del servizio free messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi per la conservazione mi vengono 2 dubbi di ordine pratico:
La guida d’uso dell’ambiente Fatture e Corrispettivi, in merito alla conservazione di un file fattura o un lotto di fatture, precisa che se il file caricato, singolo xml o archivio zip, supera il limite dimensionale dei 5 Mb o supera le 10 fatture contenute viene prospettato un messaggio di errore. Come faccio quindi a conservare le centinaia di fatture emesse a fine del mese dopo averle inviate? L’archiviazione avverrà automaticamente dopo l’invio tramite PEC o canale webservice SDICOOP oppure bisognerà conservarle una per una selezionandole nell’apposita sezione Conservazione dell’ambiente Fatture e Corrispettivi?
Il problema del punto 2 si pone anche per le fatture ricevute dai fornitori. Ritroverò automaticamente tutte le fatture ricevute tramite il SDI oppure devo provvedere all’archiviazione fattura per fattura dopo averla ricevuta via PEC o canale webservice SDICOOP?
volevo comunque dirti che approvo in pieno quanto tu dici … è solo che, alcuni mi chiedono se possono continuare a lavorare come una volta, e quindi volevo avere chiara la questione
Attenzione che l’articolo contiene varie imprecisioni. L’Italia non ha ottenuto nessuna deroga dall’Europa sulla conservazione, infatti la conservazione va fatta e l’adesione al servizio di conservazione dell’AdE deve essere esplicita (ed implica l’accettazione di termini e condizioni relativi) ed è un’opzione, il soggetto può naturalmente rivolgersi anche al mercato per questo servizio. La deroga europea riguarda la possibilità di rifiuto di una fattura in forma elettronica, che non sarà più possibile, e l’obbligo di usare il sistema di interscambio. Il provvedimento del 30 aprile parla dell’archiviazione fatta dallo SdI al punto 10.1 ed uno dei fini di questa archiviazione è quello di consentire la conservazione (obbligatoria) delle fatture fatta o con il servizio dell’AdE o con altro servizio di conservazione a norma. L’archiviazione dello SdI non è conservazione a norma di legge.
Benvenuto su forum.italia.it @acaccia e grazie per la precisazione; a me interessano gli aspetti pratici e tecnologici, mentre l’aspetto normativo mi risulta ostico quindi ben vengano i contributi specialistici. Tra l’altro su agendadigitale.eu ho trovato anche quest’altro articolo che analizza i provvedimenti del 30 aprile e solleva l’aspetto che l’AgE deve accettare anche files firmati digitalmente all’estero.
Tornando alla conservazione, per le aziende non basta conservare le fatture, bisogna conservare anche il libro cespiti, i verbali delle assemblee, la contabilità… quindi si rivolgeranno a un fornitore privato che gli risolva tutti questi problemi, oppure si potrebbe hackerare qualcosa magari opensource !
Infine per le fatture chi aderisce esplicitamente al servizio di conservazione dell’AdE a questo punto vorrebbe conoscere la risposta al punto 2 sollevato da @Carlo_De_Meo:
@acaccia nel tuo intervento alla fine affermi che “L’archiviazione dello SdI non è conservazione a norma di legge”.
Eppure nel provvedimento da te citato, alla pagina 20 è indicato chiaramente che “per chi aderirà al servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SDI saranno portate in conservazione a norma del DM 17 giungo 2014 … utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’AdE”
In questo caso, per servizio online immagino si intenda l’ambiente web Fatture e Corrispettivi, con le sue sezioni relative alla Fatturazione Elettronica (Generazione / Trasmissione / Conservazione) e dove la conservazione è, come dici tu, un’opzione a cui aderire esplicitamente.
@Carlo_De_Meo Mettiamola così, ci sono 2 “memorizzazioni” della fattura, la prima è una archiviazione che viene comunque fatta da SDI per fini che potremmo dire operativi e che non vale come conservazione a norma; la seconda è la conservazione a norma che richiede un’azione da parte del soggetto: aderire al sevizio gratuito dell’AdE (ritengo anch’io che si tratti di quello dell’ambiente Fatture e Corrispettivi ma, ad oggi, non mi risulta che sia stato adeguato alle specifiche teciche del provvedimento) oppure affidarsi ad un servizio di conservazione esterno. E’ importante capire che la legge non può semplicemente togliere l’obbligo di conservazione e che non è per nulla automatico che usando lo SdI le fatture siano conservate a norma. Anche se aderire al servizio di conservazione è un semplice passaggio, il non farlo (senza appoggiarsi ad un servizio a norma) significa non conservare le fatture in quanto la fattura archiviata dallo SDI (punto 10.1 del provvedimento) non è conservazione a norma. L’articolo su questo punto sarebbe stato più chiaro se in quel momento fossero state disponibili tutte le informazioni che sono note oggi
scusate ma alla fine se io “aderisco” al servizio di conservazione offerto da AdE non ho problemi nel senso che la mia conservazione produce effetti anche civilistici
Per come lo capisco io, per un azienda l’obbligo civilistico di conservazione delle scritture contabili vuol dire che una volta chiusa la contabilità di un periodo (anno), entro un certo termine bisogna sigillare un pacco che contiene tutta una serie di documenti, in modo che non si possa più alterare (cioè che non si possano modificare, togliere o aggiungere documenti) e poi si archivia opportunamente.
Per ottemperare a questo obbligo in forma digitale:
metti tutti i documenti in un unica cartella, ma ben organizzati in sottocartelle come ti piace
generi un file di indice ricorsivo (che contiene anche tutte le sottocartelle e le sotto-sottocartelle) con le impronte (hash) di titti i files
firmi digitalmente l’indice apponendo una marca temporale
zippi il tutto e salvi in modo ridondato es. CDROM nella cassaforte dell’ufficio + CDROM in cassetta di sicurezza + 2 copie criptate, una su google drive e una su dropbox.
Passando alle fatture digitali potrebbe essere una buona occasione per cogliere la palla al balzo e smaterializzare tutta la conservazione; in tal caso magari servirebbe uno strumento per automatizzare il punto 2: tu gli dai un pacco di files e lui ti genera l’indice con le impronte.
Quello che volevo dire col mio appunto è che questo tool si potrebbe hackerare (cioè sviluppare) in forma di opensource: trasparente e gratuito ! Chissà se interessa a qualcuno un progetto di questo tipo ?
Concordo, la conservazione è valida (ai sensi del DM 17/6/2014) se il cedente/prestatore o cessionario/committente è residente, stabilito o identificato in Italia e se ha aderito al servizio, direttamente o tramite un intermediario (previa delega)
Non conosco Alfresco (sembra essere un tool open source per gestire siti web). Per realizzare lo strumento che automatizzi il punto 2 del mio post qua sopra in realtà non ci conviene dipendere da un tool come Alfresco, meglio usare linguaggi di scripting diffusi (python, PHP …).
Quello che mi immagino è un tool super semplice da usare: tu gli dici dove sono i files da conservare e lui ti genera un indice HTML che contiene una tabella così: