Autofattura TD27

Con la risoluzione n. 103 E del 28 ottobre 2011 l AE ha precisato che ai fini IVA l’utilizzazione da parte di un soggetto passivo nell’ambito della propria impresa di un bene d investimento o di una materia prima siano gli stessi prodotti dall’impresa stessa o acquistati presso terzi non costituisce una cessione di beni ai sensi dell’articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e quindi tale operazione non soggetta ad imposta.
Come chiarito anche in sede di interpello, da ciò deriva come principio generale che il solo autoconsumo interno non rientra nel campo di applicazione dell’IVA e non soggetto ai relativi obblighi di documentazione fiscale.

Le nuove specifiche Tecniche del tracciato 1.6 indicano che il codice TD27 debba essere usato per "Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa", senza specificare se si tratti di autoconsumo interno o esterno.

Nel caso il contribuente debba comunque autofatturarsi l’autoconsumo interno, alla luce delle nuove specifiche previste dal tracciato FE 1.6, dovrà utilizzare il codice TD27 oppure potrà continuare ad utilizzare il codice TD01?

Da quello che ho capito, dovresti usare il TD27.
Ma: se non devi usare i corrispettivi, anche se metti TD01 non succede niente di errato.
i vari TDxx servono per automatismi con i valori inseriti nei corrispettivi.