Vorrei conoscere il motivo per cui nel caso di documento informatico formato secondo la lettera b) delle linee guida AGID ( a differenza di quanto avviene per la lettera a) ), le caratteristiche di immodificabilità ed integrità non possono essere garantite tramite “il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;”.