Salve,
nel mese di Agosto 2024 il consolato di Bruxelles ha emesso una CIE per un cittadino avente 3 nomi separati da virgola, ma nella carta emessa solo il primo nome è stato riportato, giustificando questa azione col fatto che il software per l’emissione della CIE non consente l’inserimento di virgole nello spazio riservato ai nomi.
Questo purtroppo crea disagi al cittadino in quanto tutti i siti amministrativi su cui è registrato hanno i 3 nomi, per cui la carta viene rifiutata nella maggioranza dei casi in quanto ritenuta non valida.
Come verificare se effettivamente il software per l’emissione della CIE non consente l’inserimento di virgole nello spazio riservato ai nomi, e se una futura modifica dello stesso è prevista?
Grazie anticipato per l’aiuto.
Cordiali Saluti
Nicola
Non è un problema del software CIE, ma la legge che, dopo le modifiche introdotte nel 2012, stabilisce che se ci sono più nomi separati dalla virgola solo il primo dovrà comparire nei documenti ufficiali.
Risposta del cittadino (nato nel 1970):
La legge che prevede l’istituzione del solo primo nome (art. 35, comma 2 del DPR 396/2000,successivamente modificato dalla legge 219/2012) non retroagisce, come chiaramante indicato a pag. 4 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2012, che afferma:
“La sostituzione normativa in parola non può determinare la modifica retroattiva del nome, come attribuito alla persona negli atti di stato civile formati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Legge, così salvaguardando l’identità personale acquisita dal soggetto; ai medesimi fini di salvaguardia, anche gli estratti e i certificati rilasciati dopo tale data, se relativi ad atti formati antecedentemente, dovranno continuare ad essere emessi con il criterio consolidato anteriormente alla modifica dell’art. 35 cit.”
Circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2012
Dunque sembra confermato che si tratta di un problema del software, o del personale che lo utilizza.
La carta di identità nuova non è un atto formato precedentemente.
Per future referenze:
Un “atto” è un documento formale che registra un evento giuridicamente rilevante per lo stato civile o anagrafico di una persona, redatto da un pubblico ufficiale e inserito nei registri ufficiali dello Stato. Gli atti anagrafici sono prove legali di fatti come nascite, matrimoni, decessi o variazioni di residenza, e hanno efficacia costitutiva (ossia creano, modificano o estinguono situazioni giuridiche).
Riferimenti normativi:
- Art. 1, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione dello stato civile):
“Gli atti dello stato civile sono i documenti, ricevuti dai competenti ufficiali, che provano l’esistenza degli eventi attinenti allo stato civile delle persone.”
- Art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico):
“L’anagrafe della popolazione residente è costituita dall’insieme delle posizioni relative alle singole persone, famiglie e convivenze.”
- Codice Civile, Art. 455-456: Disciplina la natura giuridica degli atti di stato civile come atti pubblici a efficacia probatoria assoluta.
Gli atti anagrafici sono registrazioni ufficiali conservate nei registri del Comune. Ecco i principali:
- Atto di Nascita (Art. 30 D.P.R. 396/2000): Iscrizione nel registro delle nascite.
- Atto di Matrimonio (Art. 106 D.P.R. 396/2000): Iscrizione nel registro dei matrimoni.
- Atto di Unione Civile (L. 20 maggio 2016, n. 76): Registrazione delle unioni tra persone dello stesso sesso.
- Atto di Morte (Art. 143 D.P.R. 396/2000): Iscrizione nel registro dei decessi.
- Atto di Riconoscimento di Figlio Naturale (Art. 250 c.c.): Registrazione del riconoscimento di filiazione.
- Atto di Cittadinanza (L. 5 febbraio 1992, n. 91): Iscrizione nel registro degli italiani residenti all’estero (AIRE) o acquisizione cittadinanza.
- Atto di Residenza (Art. 6 D.P.R. 223/1989): Iscrizione anagrafica o variazione di residenza.
La CIE, pur essendo un documento di identità “ufficiale”, non è un atto:
- Base giuridica: Art. 3 D.Lgs. 200/2007 la definisce “documento di riconoscimento”.
- Funzione: Si limita a riportare dati già registrati nell’anagrafe comunale (residenza) e nello stato civile (nome/cognome/data di nascita). In altre parole, certifica dati già presenti nei registri anagrafici o di stato civile, senza crearli o modificarli (effetto dichiarativo, non costitutivo ). Dunque si tratta di un documento amministrativo derivato da atti preesistenti, con valore probatorio ma senza efficacia costitutiva sullo status personale.
Dunque il software che gestisce l’emissione della CIE non rispetta quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 33/2012.