Buongiorno,
mi scuso per la domanda ma, onestamente, dalla lettura della normativa non ho compreso se la CNS, per accedere ai servizi on line di una pubblica amministrazione, sia obbligatoria o solo facoltativa? In altri termini, se il mio ente consentisse l’accesso ai servizi on line (sia persone fisiche sia persone giuridiche) solo con SPID e CIE senza CNS potrebbero insorgere dei contenziosi con gli utenti?
Grazie per ogni possibile chiarimento.
Il combinato disposto dell’art. 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis CAD tratteggia un quadro di sostanziale equipollenza giuridica tra SPID, CIE e CNS; poiché il comma 2-nonies dispone che l’accesso ai servizi a rete della Pubblica Amministrazione possa avvenire tramite CNS, a mente anche del diritto dei soggetti giuridici all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3, ritengo sia obbligatorio mettere a disposizione del cittadino in possesso dello strumento anche questa modalità (quantomeno finché non sarà abolita, fusa o rivista e indipendentemente dal fatto che non sia incentivata per le PP.AA. dai bandi PNRR, e quindi può sembrare in desuetudine).
La ringrazio per la risposta … quell’ “anche” del comma 2-nonies mi aveva confuso (non poco) le idee …
Da cittadino mi fa piu’ che piacere che si possa utiizzare la CNS che e’ il mio modo preferito di accesso (da PC desktop con lettore) rispetto a SPID (SMS contingentati su telefonini non smart) o CIE (le CIE 2.0 non sono gestite)
Condivido il riscontro dell’Ufficio per l’Indirizzo Tecnologico - Dipartimento per la trasformazione digitale:
"Buonasera,
in riscontro alla Sua cortese mail, qui di seguito gli elementi informativi:
l’articolo 64 CAD e tutti i riferimenti analoghi devono interpretarsi nel senso che le PA sono tenute a garantire l’accesso tramite CNS in quanto la lettera d) del comma 1 dell’articolo 66 CAD espressamente prevede: “ d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che é’ responsabile del suo rilascio; ”
Stessa previsione è contenuta anche in una direttiva del Ministro Stanca del 2005 che recita “ogni amministrazione deve garantire l’accesso ai propri servizi ai titolari di CNS”"