Conservazione sostitutiva - quando è necessaria?

Ciao,
ho un dubbio a cui non ho trovato ancora risposta.
Un “consumatore finale” ovvero un soggetto senza partita iva che decida di ricevere le fatture elettroniche via PEC è tenuto alla conservazione sostitutiva?
Da quanto deduco dalla faq dell’AdE (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Fatture+elettroniche+verso+consumatori+finali+non+PIVA/?page=schedecomunicazioni) direi di no, ma il mio commercialista sostiene di sì…
Nello specifico, pongo la domanda per conto di un amministratore condominiale che vorrebbe ricevere le fatture dei fornitori dei condomini stessi (che sono equiparati a un cittadino privato) su PEC

Non c’è nessuna legge che impone ai cittadini consumatori finali la conservazione delle fatture (sia cartacee che elettroniche). L’obbligo esiste solo per i soggetti iva.

Discorso a parte per i condomini che non sono obbligati a conservare le fatture dalla legge fiscale ma sono obbligati dal codice civile a fare un rendiconto della propria amministrazione che presuppone la conservazione delle fatture. Siccome le fatture elettroniche non possono essere cartacee devono per forza essere conservate in modo elettronico. Ma per tale obbligo di conservazione provvede AdE con il cassetto fiscale che metterà a disposizione anche dei condomini come dei consumatori finali tutte le fatture di acquisto per 15 anni.

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Ti ringrazio per la risposta!