Contenuti della sezione "Amministrazione trasparente"

Il Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 7 prescrive che:

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni […], assicurandone l’integrità, […] la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali […] l’indicazione della loro provenienza […]

Dal momento che una parte significativa degli obblighi di pubblicazione riguarda la pubblicazione di documenti, appare necessario che siano rispettate le indicazioni di cui alle Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti anche per quanto pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente

Mi riferisco in particolare alla necessità che i documenti pubblicati siano registrati nel registro di protocollo o in altro registro particolare (Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445, art. 53), sottoscritti con firma elettronica qualificata, accessibili (Legge 09-01-2004, n. 4).

La questione mi pare importante perché vedo frequentemente pubblicati documenti che non riportano nemmeno il nome dell’amministrazione che li ha prodotti.

La realtà è molto diversa da come dovrebbe essere. Quante sono le PA che rispettano tutte le specifiche richieste da Amministrazione Trasparente ?

Purtroppo poche!

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Attenzione che la pubblicità legale (albo) è affare diverso dalla pubblicazione a fini di trasparenza.

(O il riferimento alle linee guida che citi è nel dlgs 33 stesso?)

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certo e sono entrambe obbligatorie (albo pretorio e amministrazione trasparente)

Scusate ma le cose non funzionano proprio così.
" Art. 6. Qualità delle informazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7."

Nn occorre necessariamente una firma digitale o un protocollo, ma dobbiamo pubblicare dati/informazioni/ estrazioni di dati, csv ecc, sicuramente in open data e se casomai file pdf, sicuramente pdf testo (accessibili). La PA non appena pubblica dati/informazioni in AT implicitamente ne garantisce la conformità agli originali in loro possesso, ne certifica la validità, spesso sono dati estratti da diverse attività amministrative ( vedi pubblicazione file xml sull’attività negoziale dell’anno solare precedente. Può capitare che lo stesso documento vada in albo e AT, indi con firma digitale ecc ecc, ma non sempre si verifica…

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@frantheman:
Sono consapevole che pubblicità legale e trasparenza non sono la stessa cosa.
Purtroppo nel Dlgs33 non c’è alcuna indicazione circa linee guida, per questo ANAC è costretta a intervenire con vari Atti in materia di trasparenza (sono una quarantina) e a mantenere una FAQ.
Rendere disponibili delle linee guida renderebbe la vita più semplice a chi deve adempiere ai non pochi obblighi.

@grimaldi1972:
La mia osservazione riguarda specificamente i documenti che tipicamente sono pubblicati in PDF.
Se bastasse la pubblicazione sul sito della PA a garantire l’autenticità di un documento non si spiega perché gli estensori delle citate linee guida per la pubblicità legale abbiano dedicato un intero paragrafo a Redazione dei documenti e obbligo della firma digitale:

  1. In armonia con quanto previsto dal Ministero dell’Interno - SSDD, Circolare 21 aprile 2011, n. 13 e dal Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazione 15 maggio 2014, n. 243, sono pubblicati all’albo on-line:
    a) documenti informatici nativi, sottoscritti con firma digitale;
    b) documenti informatici in copia per immagine con annessa dichiarazione di conformità sottoscritta con firma digitale a cura del richiedente in armonia con quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014; in questo caso, il documento è reso disponibile anche in formato testuale, in armonia con quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dalla Circolare AgID 61/2013;
    c) documenti informatici contenenti copie o avvisi o estratti sottoscritti con firma digitale a cura del richiedente in armonia con quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014.
    Al solo fine di agevolare la consultazione del documento, il responsabile della pubblicazione rende disponibile anche una copia per immagine o una copia informatica di documento informatico.
    Il responsabile della pubblicazione accerta la validità del certificato di firma digitale sui documenti pubblicati durante l’intero periodo di pubblicazione. I documenti con certificato scaduto o revocato sono annullati e sostituiti da un documento con certificato di firma valido, aggiornando senza ritardo l’albo on-line e dando evidenza del collegamento fra i due documenti.

La stragrande maggioranza delle sezioni di AT che ho esplorato contiene copie per immagine, stampe di documenti senza intestazione e senza alcun riferimento alla loro provenienza.