Criteri per la qualificazione di servizi SaaS: Premessa

La presente Circolare e i relativi allegati definiscono, in attuazione a quanto
previsto nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione
2017 - 2019”, approvato con DPCM del 31 maggio 2017, i requisiti di
qualificazione di una soluzione SaaS per la PA erogabile sul Cloud della PA,
nonché la relativa procedura di qualificazione. Il possesso dei predetti
requisiti è presupposto per l’inserimento di una soluzione SaaS destinata a
essere erogata sul Cloud della Pa nel Marketplace SaaS in corso di
realizzazione.

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I. Commenti alle previsioni della Circolare da parte di Google divisione Google Cloud

In generale, sebbene la Circolare affermi di voler disporre requisiti per “fornitori SaaS” o “Soluzioni SaaS”, le caratteristiche tecniche elencate nell’allegato A sembrerebbero fare riferimento ad un generico Cloud Provider in grado di ospitare soluzioni SaaS.
Sarebbe tuttavia auspicabile specificare se i suddetti requisiti fanno riferimento al Cloud Provider o se in realtà si faccia riferimento ad un provider in grado di erogare interamente soluzione SaaS e soluzioni IaaS e PaaS sottostante. In altre parole, si chiede di chiarire se nelle intenzioni delle Amministrazioni che hanno redatto la presente Circolare sia da considerarsi ammissibile la presenza di un Provider A in grado di fornire l’infrastruttura IaaS e PaaS e un provider B, potenzialmente diverso da A, che possa aggiungere una soluzione SaaS adatta allo specifico dominio applicativo in oggetto. Ci rendiamo ovviamente disponibili a fornire ulteriori chiarimenti rispetto ai singoli requisiti tecnici espressi nella circolare.

Dalle Circolari non appare esplicitamente espresso il tema del rispetto di alcuni elementi legati alla normativa vigente e alle prassi consolidate dei contratti pubblici, da sempre presenti nei contratti IT a tutela delle PA:
• Principio della territorialità (circoscritta al territorio UE) per le infrastrutture necessarie all’erogazione dei servizi
• Necessità che i servizi erogati in favore della P.A. siano in lingua italiana (es. interfacce utente e assistenza all’utilizzo)
• Necessità di non derogare, nelle condizioni contrattuali, al principio di risarcimento danni del cosiddetto “maggior danno” (art. 1224 c.c.)
Si suggerisce rendere più esplicito questo tema nel testo delle circolari.