La presente Circolare e i relativi allegati definiscono, in attuazione a quanto
previsto nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione
2017 - 2019”, approvato con DPCM del 31 maggio 2017, i requisiti di
qualificazione di una soluzione SaaS per la PA erogabile sul Cloud della PA,
nonché la relativa procedura di qualificazione. Il possesso dei predetti
requisiti è presupposto per l’inserimento di una soluzione SaaS destinata a
essere erogata sul Cloud della Pa nel Marketplace SaaS in corso di
realizzazione.
I. Commenti alle previsioni della Circolare da parte di Google divisione Google Cloud
In generale, sebbene la Circolare affermi di voler disporre requisiti per “fornitori SaaS” o “Soluzioni SaaS”, le caratteristiche tecniche elencate nell’allegato A sembrerebbero fare riferimento ad un generico Cloud Provider in grado di ospitare soluzioni SaaS.
Sarebbe tuttavia auspicabile specificare se i suddetti requisiti fanno riferimento al Cloud Provider o se in realtà si faccia riferimento ad un provider in grado di erogare interamente soluzione SaaS e soluzioni IaaS e PaaS sottostante. In altre parole, si chiede di chiarire se nelle intenzioni delle Amministrazioni che hanno redatto la presente Circolare sia da considerarsi ammissibile la presenza di un Provider A in grado di fornire l’infrastruttura IaaS e PaaS e un provider B, potenzialmente diverso da A, che possa aggiungere una soluzione SaaS adatta allo specifico dominio applicativo in oggetto. Ci rendiamo ovviamente disponibili a fornire ulteriori chiarimenti rispetto ai singoli requisiti tecnici espressi nella circolare.
Dalle Circolari non appare esplicitamente espresso il tema del rispetto di alcuni elementi legati alla normativa vigente e alle prassi consolidate dei contratti pubblici, da sempre presenti nei contratti IT a tutela delle PA:
• Principio della territorialità (circoscritta al territorio UE) per le infrastrutture necessarie all’erogazione dei servizi
• Necessità che i servizi erogati in favore della P.A. siano in lingua italiana (es. interfacce utente e assistenza all’utilizzo)
• Necessità di non derogare, nelle condizioni contrattuali, al principio di risarcimento danni del cosiddetto “maggior danno” (art. 1224 c.c.)
Si suggerisce rendere più esplicito questo tema nel testo delle circolari.