Definizione della categoria Razionalizzazione della spesa

Uno degli obiettivi principali del Piano è quello di guidare la razionalizzazione della spesa ICT della Pubblica amministrazione e il suo riorientamento a livello nazionale nei termini definiti dalla Legge di stabilità 2016.

L’obiettivo di risparmio viene inteso come riduzione della spesa conseguita nel triennio secondo i principi per il contenimento di questa enunciati dalla legge, la quale vuole favorire la riqualificazione della spesa e orientarne il percorso di ottimizzazione e controllo.
L’obiettivo di risparmio della spesa per il triennio 2016-2018 è stato definito nella misura del 50% della spesa corrente complessiva delle amministrazioni (fotografata nel Piano) - che rappresenta la spesa aggredibile ai fini della spending review.

La domanda sorge spontanea: quali sono le spese da considerare? In alcuni documenti si parla di spesa corrente, non solo di investimento, ma il mio budget è costituito dal 70% di canoni manutenzione software (obbligati), una piccola parte sull’hardware e assistenza sistemistica…se così fosse non riuscirò mai a risparmiare…

Come già indicato il 50% della spesa è a livello di spesa complessiva delle amministrazioni. DI fatti si tratta di un riorentamento della spesa che, almeno per il 50% della spesa storica, deve passare dai canali del “soggetto aggregatore”, Consip in primis

Non sono così convinto che il 50% sia riferito alla spesa complessiva, ciscuno deve calare l’biettivo nella propria realtà.
Il problema è che per molte manutenzioni specifiche non è possibile usare i soggetti aggregatori, la ditta è quella c’è poco da scegliere…già mi viene da ridere perché devo fare la trattativa diretta sul Mepa con un solo fornitore…
…sto pensando di cambiare lavoro :slight_smile:

SUl Piano c’è scritto che:
“Sulla base di questi elementi, il punto di partenza per la definizione dell’obiettivo di risparmio da conseguire alla fine del triennio 2016-2018 è quindi quello rappresentato Figura 9, ed è quantificabile in circa € 0,8 Mld, corrispondente al 50% della spesa corrente. Tale obiettivo deve intendersi come obiettivo complessivo e non riferito a ciascuna amministrazione (o relative società strumentali in house). I risparmi individuati saranno ottenuti principalmente attraverso la riqualificazione della spesa quale frutto del complesso di azioni previste dalla legge”.
Per quanto riguarda la questione dell’affidamento, dal punto di vista normativo, un qualunque strumento Consip (Mepa compreso) ti permette i escludere la spesa dal calcolo del 50%. Dal punto di vista tecnico mi rendo conto che spesso ci sono lock-in…di che importo stiamo parlando?

Innanzitutto grazie per la risposta, un po’ mi rincuora.
Quando si parla di Consip, ho inteso convenzioni e accordi quadro, non uso “banale” del Mepa…dico banale perché tutto ciò che faccio transita dal Mepa, sono davvero pochi gli affidi extra. (di regola tutto ciò che è sotto i 1.000€)
In ogni caso non stiamo parlando di cifre stratosferiche, l’assistenza maggiore è sui 30.000€ e la maggior parte sono sotto i 10k.

Si, lo aveva chiarito la circolare AGID del 24/06/2016:
“Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012)”.