Definizione di servizi in rete

Il decreto-legge n. 76, del 2020, come convertito, all’art 24, ha previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, tutte le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite SPID, CIE o CNS. Nel contempo, è stato previsto il divieto di rilasciare o rinnovare ogni altro tipo di credenziale per l’identificazione e l’accesso ai propri servizi, ferma restando la possibilità di utilizzare le credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

A quali servizi si riferisce la norma in questione?
Tali servizi in rete includono i servizi utilizzati dai dipendenti/operatori pubblici? oppure per tali sistemi il dipendente potrà continuare ad usare credenziali rilasciata da IdP locali?

La norma non sembra differenziare tra accesso ai servizi da parte del pubblico e accesso ai servizi da parte del personale della P.A. per ragioni istituzionali. Quello che sfugge al legislatore è che, specialmente mancando un quadro regolatorio sulle deleghe informatiche di funzioni (autorizzate dal dirigente/funzionario a chi effettivamente opera) e considerata la maggiore lentezza di accesso tramite SPID o CIE (servono più passaggi), non è una modalità particolarmente veloce e si rallenterà tutto l’iter dei procedimenti, altro che velocizzare…