Delega uso spid

lL decreto Semplificazioni 2021 punta sulla digitalizzazione nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, ed interviene anche sulle modalità di utilizzo delle credenziali SPID.

L’Identità Digitale potrà essere utilizzata da soggetti delegati. Il conferimento della delega per lo SPID

Qualcuno sa qualcosa di più? modalità , chi farà cosa…
Grazie
Raffaella

c’è già un thread al riguardo, non c’è bisogno di aprirne uno nuovo.

Ciao raffaella e benvenuta.

Se non erro ci sono altri thread in merito a quanto chiedi.
Prova a fare così: sulla lente di ricerca prova a scrivere: “delega spid” e dovresti vedere tutti i thread collegati alla tua ricerca.

Di solito si dovrebbe fare prima di aprire un nuovo thread perché come giustamente ti segnalano qui sopra si rischia di essere ridondanti e consultare vari thread sullo stesso argomento è un’impresa! :laughing: :laughing:. Ma nessun problema, è la prima volta che scrivi e ti si può perdonare :slight_smile:

Benvenuta di nuovo in Forum Italia e buona ricerca

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Ciao grazie ho letto gli altri thread… ma secondo me siamo a un punto diverso.
Con il decreto semplificazioni che sarà approvato a giorni hanno previsto una delega formale e volevo sapere se qualcuno ha notizie più precise…
Grazie

Manca il parere del garante della Privacy…poi sicuramente saranno rese note le specifiche :slight_smile:

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Si dobbiamo aspettare la conversione in legge …pero’ possiamo gia’ fare due riflessioni:

1) il nuovo decreto introduce la delega ad altro possessore di SPID con l’art.64-ter:


*"Art. 64-ter *

  •                (Sistema di gestione deleghe) *
    
    1. E’ istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato*
      alla responsabilita’ della struttura della Presidenza del Consiglio
      dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
      *transizione digitale. *
    1. Il SGD consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o piu’*
      servizi a un soggetto titolare dell’identita’ digitale di cui
      all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno
      significativo. La presentazione della delega avviene mediante una
      delle modalita’ previste dall’articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
      sportelli di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
      presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono
      disciplinate le modalita’ di acquisizione della delega al SGD.

2) l’art.65 del CAD dice questo:


Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (1)

*1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: *

*a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; *
*b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; *
*b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis; *
*c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; *
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.


3) Quindi secondo me la delega potrà essere inserita con varie modalità simili a quelle che già seguiamo per altri tipi di deleghe

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Quella disposizione di legge va intesa come dichiarazione di intenti.
Ne parlo qui:

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Ovviamente totalmente d’accordo con te, @frantheman … se dovessi dare una definizione di sintesi di queste riforme c.d. “epocali”, le chiamerei “boutade” :wink:

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Ho letto tutto quello che hai scritto, nonostante la lunghezza!

Congratulazioni per l’analisi, di ordini di grandezza più puntuale di molti giornali anche nazionali (se non l’hai fatto dovresti scrivere qualcosa per agendadigitale.eu, magari contatta a @Andrea_Tironi1 o @Patrizia_Saggini che, se non sbaglio, ci hanno scritto).

Ho postato un piccolo commento su Linkedin, perché altrimenti qui andiamo off-topic :slight_smile:

Ma per rimanere sull’argomento, anche in questo caso (Delega per uso SPID) sono state legiferate caratteristiche di qualcosa che non esiste, e implementarle richiederà un lavoro mastodontico sottovalutato dai titoloni dei giornali.

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Complimenti per l’analisi. Ho condiviso.

Cavoli ma un po’ di sintesi no? Comunque sono sicuro sia un bell’articolo :slight_smile:

Lo è. Vale abbondantemente il tempo necessario a leggerlo.

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Grazie Francesco! Non solo interessante ma istruttiva, almeno per me.
Ho sempre la sensazione che ultimamente le norme siano scritte in linguaggio binario da tecnici che sono ingegneri informatici…
Ciao!
Raffaella

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metto dei link relativi a uno dei documenti degli Atti Parlamentari relativamente al decreto legge n.77 del 31/5/2021 che contiene fra le altre cose l’istituzione del SGD (delega uso spid)

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ecco il testo del decreto legge 77 del 31/5/2021 convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30/7/21

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/30/181/so/26/sg/pdf

Riprendo questo thread per rilevare che in data odierna in G.U. è stato pubblicato il DM 30 marzo 2022 del ministro ITTD, relativo alle modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe (SGD) … sembra partire qualcosa… P.S. non posso fare a meno di notare che gli incombenti e le responsabilità che derivano dal decreto in capo ai Service Provider (per semplificare, gli Enti pubblici) e ai loro operatori sono non pochi…

Metto il link diretto al DM 30 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3/8/2022

LINK

ho dato una letta veloce. Non vedo scadenze e quindi ci potrebbero mettere anche 10 anni per realizzare questo Sistema di Gestione delle Deleghe.

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Riporto anche l’articolo 6 del Decreto che è uno degli articoli chiave:

 **Art. 6    Modalita' di conferimento della delega nell'ambito del SGD** 
  1. Il SGD consente di delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, a un soggetto titolare dell’identita’ digitale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo, l’accesso ad uno o piu’ servizi.
  2. Il conferimento della delega semplice puo’ essere effettuato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza e di quanto previsto dall’art. 64-ter, comma 2, secondo periodo, del CAD, con una delle seguenti modalita’:
    a. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, previo accesso tramite l’identita’ digitale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;
    b. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, limitatamente ai servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che acquisisce la delega;
    c. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, che consente al delegante di sottoscrivere la delega mediante una
    delle firme di cui all’art. 20, comma 1-bis, del CAD;
    d. utilizzando una specifica funzionalita’ del SGD resa disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del CAD;
    e. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, che, previo accesso del delegato tramite l’identita’ digitale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo, e inserimento del numero identificativo della tessera sanitaria del delegante, consente la trasmissione della copia informatica per immagine della delega analogica sottoscritta dal delegante nonche’ della copia informatica per immagine del documento d’identita’ dello stesso delegante. In tal caso, la delega e’ acquisita dal sistema solo all’esito della verifica della validita’ del numero identificativo della tessera sanitaria del delegante mediante una specifica funzionalita’ descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3.
  3. La delega semplice, conferita attraverso una delle modalita’ di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), contiene nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di contatto del soggetto delegato nonche’ nome, cognome, indirizzo di contatto e, ove disponibile, anche il codice fiscale del soggetto delegante ovvero la sua data di nascita nonche’, nel caso di conferimento della delega con la modalita’ di cui al comma 2, lettera e), il numero identificativo della tessera sanitaria e puo’ avere a oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rappresentanza e trattamento dei dati personali:
    a. uno specifico servizio erogato dal Service provider;
    b. tutti i servizi erogati dal Service provider;
    c. una o piu’ classi di servizio erogato dal medesimo Service provider;
    d. specifici servizi erogati da differenti Service provider;
    e. tutti i servizi erogati da tutti i Service provider, nel caso di procura generale rilasciata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rappresentanza;
    f. differenti classi di servizio erogato da differenti Service provider.
  4. Nel caso di conferimento della delega semplice con la modalita’ di cui al comma 2, lettera b), la stessa contiene nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di contatto del soggetto delegato nonche’ nome, cognome, indirizzo di contatto e, ove disponibile, anche il codice fiscale del soggetto delegante ovvero la sua data di nascita e puo’ avere a oggetto esclusivamente:
    a. uno specifico servizio erogato dal Service provider;
    b. tutti i servizi erogati dal Service provider;
    c. uno o piu’ classi di servizio erogato dal medesimo Service provider.
  5. Il delegante, nel caso di conferimento della delega semplice con la modalita’ di cui al comma 2, lettera b), esibisce il proprio documento d’identita’ e ne consegna copia all’operatore di sportello unitamente al documento di delega sottoscritto con firma autografa.
  6. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), nel caso di persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate per motivi sanitari a recarsi presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, la delega semplice puo’ essere conferita anche mediante acquisizione da parte dell’operatore di sportello della delega sottoscritta dal delegante e presentata direttamente dal delegato unitamente alla copia del documento d’identita’ dello stesso delegante e all’attestazione sanitaria redatta da un medico del servizio sanitario nazionale attestante l’impossibilita’ del delegante di recarsi presso lo sportello. Il delegato, inoltre, esibisce il proprio documento d’identita’ e ne consegna copia all’operatore di sportello.
  7. La delega semplice di cui ai precedenti commi 3, lettera c), e 4, lettera c), puo’ contenere dei dati specifici funzionali all’erogazione di uno o piu’ servizi.
  8. Il SGD, acquisita la delega semplice, elabora un codice di accettazione che, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, lettera e), e’ comunicato al delegato.
  9. Il soggetto delegato, accedendo al SGD tramite l’identita’ digitale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo, presa visione della proposta di delega, puo’ procedere alla sua accettazione, inserendo il codice fornitogli dal delegante.
  10. Il SGD informa il delegante in merito all’accettazione o all’eventuale rifiuto della delega da parte del soggetto delegato tramite avviso di cortesia all’indirizzo di contatto.
  11. Il SGD consente al delegante di revocare in ogni tempo, utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, la delega conferita, informando automaticamente il delegato tramite avviso di cortesia all’indirizzo di contatto. Il SGD consente, altresi’, al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega informando automaticamente il delegante tramite avviso di cortesia all’indirizzo di contatto.
  12. Il SGD invia al delegante, all’indirizzo di contatto, un avviso di cortesia ogni volta che viene esercitata la delega, nonche’, con periodicita’ mensile, un promemoria delle deleghe attive e consente, altresi’, allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto presso i diversi Service provider aderenti.
  13. Uno stesso soggetto puo’ ricevere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, deleghe semplici da parte di tutti i componenti della propria famiglia anagrafica e, annualmente, non piu’ di cinque deleghe, a titolo gratuito, da parte di soggetti non appartenenti alla medesima famiglia anagrafica. La delega ricevuta da un soggetto non appartenente alla famiglia anagrafica e poi revocata ai sensi dell’art. 8, comma 2, e’ conteggiata ai fini del raggiungimento del numero massimo di deleghe annuali fissato dal periodo precedente.
  14. I limiti di cui al comma 13 non trovano applicazione per i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi e per le persone giuridiche dotate di specifiche autorizzazioni previste dalla legge quando tali soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, ricevono la delega relativamente a servizi rientranti nell’ambito dell’attivita’ svolta professionalmente o istituzionalmente. In caso di delega ad uno dei soggetti del periodo precedente, la stessa deve contenere anche l’indicazione della qualifica professionale del delegato iscritto ad un ordine, albo o collegio ovvero dell’autorizzazione di cui e’ dotata la persona giuridica delegata. La delega, conferita con una delle modalita’ di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), e’ acquisita dal sistema solo all’esito della presentazione da parte del delegato, mediante una specifica funzionalita’ descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46, comma 1, lettere i), l), n) e u), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui e’ possibile evincere la qualifica professionale del delegato iscritto ad un ordine, albo o collegio ovvero l’autorizzazione di cui e’ dotata la persona giuridica delegata che legittimano la richiesta di accesso al servizio o alle classi di servizio. Alla delega, conferita con la modalita’ di cui al comma 2, lettera b), deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente periodo.
  15. Nel caso di delega semplice rilasciata, ai sensi del presente decreto e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rappresentanza, a persona giuridica, ente o associazione, dotati di specifiche autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento di attivita’ relative ai servizi delegati, il legale rappresentante puo’ designare per l’esecuzione della delega uno o piu’ dipendenti mediante una specifica funzionalita’ descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3. In tal caso, il sistema consente di circoscrivere la delega in relazione a uno o piu’ deleganti, non e’ richiesta accettazione da parte del dipendente delegato e non e’ prevista la possibilita’ di rinuncia.
  16. Nel caso di delega generale, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno possono chiedere l’attivazione della delega, indicando contestualmente una o piu’ classi di servizio censite nel SGD alla data di creazione della delega ovvero i singoli servizi erogati dai Service provider aderenti al sistema tra quelli delegabili in virtu’ del provvedimento di nomina, con una delle seguenti modalita’:
    a. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, limitatamente ai servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che provvede all’attivazione della delega generale;
    b. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, accedendo tramite l’identita’ digitale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;
    c. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, che consente al tutore, al curatore o all’amministratore di sostegno di sottoscrivere la richiesta di attivazione mediante una delle firme di cui all’art. 20, comma 1-bis, del CAD.
  17. Il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno procede alla richiesta di attivazione della delega con le seguenti modalita’:
    a. nei casi di cui al comma 16, lettera a), esibisce il proprio documento d’identita’ e ne consegna copia all’operatore di sportello unitamente alla copia del documento d’identita’ del tutelato e alla copia conforme del provvedimento di nomina ovvero alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui e’ possibile evincere la qualita’ e i poteri esercitabili in virtu’ del provvedimento di nomina;
    b. nei casi di cui al comma 16, lettere b) e c), trasmette la copia conforme per immagine del provvedimento di nomina ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui e’ possibile evincere la qualita’ e i poteri esercitabili in virtu’ del provvedimento di nomina, unitamente alla copia del documento d’identita’ del tutelato. Nell’ipotesi prevista al comma 16, lettera c), la dichiarazione sostitutiva e’ sottoscritta mediante una delle firme di cui all’art. 20, comma 1-bis, del CAD. La trasmissione della dichiarazione sostitutiva non e’ necessaria se, utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, e tramite l’interoperabilita’ con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), o con basi dati nazionali eventualmente disponibili, e’ possibile verificare automaticamente la qualita’ e i poteri esercitabili.
  18. Gli esercenti la responsabilita’ genitoriale, in conformita’ a poteri loro attribuiti, possono chiedere l’attivazione della delega generale per i minori rappresentati con una delle seguenti modalita’:
    a. presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD limitatamente ai servizi resi disponibili dallo stesso soggetto che provvede all’attivazione della delega generale;
    b. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, accedendo tramite l’identita’ digitale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), di livello di sicurezza almeno significativo;
    c. utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, che consente all’esercente la responsabilita’ genitoriale di sottoscrivere la richiesta di attivazione mediante una delle firme di cui all’art. 20, comma 1-bis, del CAD.
  19. L’esercente la responsabilita’ genitoriale, procede alla richiesta di attivazione della delega con le seguenti modalita’:
    a. nel caso di cui al comma 18, lettera a), esibisce il proprio documento d’identita’ e ne consegna copia all’operatore di sportello unitamente alla copia del documento d’identita’ del minore rappresentato, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui e’ possibile
    evincere la responsabilita’ genitoriale;
    b. nel caso di cui al comma 18, lettere b) e c), trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, da cui e’ possibile evincere la responsabilita’ genitoriale unitamente la copia informatica per immagine del documento d’identita’ del minore rappresentato. La dichiarazione sostitutiva e’ sottoscritta mediante una delle firme di cui all’art. 20, comma 1-bis, del CAD. Nell’ipotesi prevista al comma 18, lettera c), la trasmissione della dichiarazione sostitutiva non e’ necessaria se, utilizzando una specifica funzionalita’ resa disponibile sul portale e descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, e tramite l’interoperabilita’ con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), o con basi dati nazionali eventualmente disponibili, e’ possibile verificare automaticamente la qualita’ e i poteri esercitabili.
  20. Il SGD, a partire dalla data in cui e’ assicurata l’interoperabilita’ con la PDND ovvero con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), verifica automaticamente, in fase di acquisizione della delega e tramite una specifica funzionalita’ descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, la correttezza dei dati del delegante e del delegato a cui la stessa delega si riferisce. A partire dalla stessa data, il SGD verifica automaticamente, altresi’, tramite una specifica funzionalita’ descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, il venir meno dei poteri di rappresentanza ove tale circostanza sia rilevabile mediante interoperabilita’ con la PDND ovvero con basi dati nazionali eventualmente disponibili.

Ha un che di agghiacciante.
Quanto meno adesso si parla di delega di accesso ai servizi e non dell’identità digitale.
Ma l’hanno fatta una verifica di fattibilità e di sostenibilità?

Mi spiego: per consentire le diverse modalità di oggetto della delega previste al comma 3 serve come minimo:

  • un censimento di tutti i SP: fattibile? mmhh… considerando i soggetti aggregatori…
  • una classificazione dei servizi: fattibile? forse… speriamo che non tirino fuori qualcosa di totalmente nuovo;
  • un censimento dei servizi erogati da tutti gli SP con inserimento nella classe appropriata: sostenibilità a lungo termine?

Per non parlare di quanto prevede il comma 7: probabilmente si riferisce alla possibilità di limitare l’estensione della delega. Una delega parziale, insomma, su un singolo servizio o su una classe di servizi. Immagino cose del tipo “leggere ma non scrivere”, “scrivere ma non assumere impegni economici” ecc. Quindi, serve anche una classificazione delle attività possibili per ogni classe di servizio…

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Me li vedo proprio migliaia di Enti locali medi, piccoli e minuscoli gestire tutto questo bailamme di classificazioni, dati, flussi di informazioni e adempimenti aggiuntivi di delicata rilevanza giuridica “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” :joy::joy::joy: non capisco mai se nei Ministeri scherzano o sono nostalgici delle grida di manzoniana memoria… :roll_eyes: d’altro canto però penso che l’impatto nel mondo reale di un anziano alle prese con l’ecosistema digital-burocratico sarà moolto poco numericamente rilevante, nonostante gli umoristici tentativi ministeriali di inclusione digitale… ma il problema che fai notare tu, @frantheman , del censire i Service Provider, i servizi offribili da ciascun SP e le delimitazioni dei profili autorizzativi astrattamente concedibili per ogni servizio resta tragicamente reale…