Occorre prevedere la “dichiarazione di accessibilità” anche per le intranet?
si nelle dichiarazioni c’e’ proprio la sezione intranet
Puoi darmi cortesemente maggiori informazioni? di quale sezione stai parlando?
mi sa che confondi con gli obiettivi di accessibilità. Non mi risultano almeno nel modello ufficiale UE e quello pubblicato da AgID, sezioni della intranet. La intranet, come qualsiasi contenuto web deve essere conforme alla UNI CEI EN 301549:2021 (citata nelle linee guida AgID), non essendo un contenuto pubblico non è soggetta ad un monitoraggio della dichiarazione ma il mio consiglio spassionato è seguire lo spirito di chi ha creato questo adempimento a livello europeo: un link quantomeno che consenta all’utente di sapere il livello di conformità raggiunto ed una modalità di contatto per segnalare i problemi (anche perché essendo intranet si va nell’ambito degli adempimenti per le postazioni di lavoro art. 4 comma 4 e nell’ambito della discriminazione dei dipendenti dlgs. 216/2003).
Per me essendoci obiettivi devo anche farlo e quindi poi dichiararlo, però qualunque cosa dice @rscano per me è Vangelo quindi mi allineo.
Grazie Roberto per il chiarimento. A tuo avviso, laddove una intranet sia già accessibile ai lavoratori con disabilità grazie alle tecnologie assistive previste dall’art. 4, comma 4, Legge Stanca, occorre comunque intervenire per rendere la intranet* conforme alla UNI CEI EN 301549:2021?
*pubblicata o revisionata post 23/09/2019
Se le attuali non conformità non impediscono ai dipendenti con disabilità di operare direi che è già soddisfatto sia art. 4 comma 4 che evitato il rischio dlgs. 216/2003. Chiaramente se ci sono non conformità che possono impattare su disabilità che attualmente non sono in organico, beh se fossi RTD pianificherei comunque interventi correttivi o quantomeno renderei disponibile un canale per segnalazioni, in modo da intervenire prontamente (magari mettendolo proprio tra gli obiettivi di accessibilità). Questo ripeto nell’ottica di garantire un servizio che non discrimina.
Ciao a tutti e perdonate l’intrusione… la legge Stanca dice:
Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.
Quindi un applicativo web ad uso interno (presso privato, non PA), destinato ad un ristretto gruppo di persone, non ha obbligo di dichiarazione ma comunque ha obbligo di conformità in materia di accessibilità?
Perché dall’estratto dell’articolo mi pare di capire non sia così…
Da ormai un paio d’anni sto cercando di sensibilizzare tutti i clienti sul tema ed è la prima volta che mi capita un dubbio di questo tipo.
Grazie mille in anticipo
Si applica il dlgs. 216/2003. Tradotto: se non posso lavorare perché la piattaforma non è accessibile me ne frego della legge Stanca, faccio causa per discriminazione sul lavoro il giudice valuta e se c’è discriminazione ordina la rimozione della problematica e indennizzo. Ergo se si vuole fare gli azzeccagarbugli per non applicare la normativa, ricordarsi che va letta nel contesto generale delle normative contro la discriminazione. Spiegalo ai clienti
Grazie Roberto, avevo pensato al d.lgs. 81/2008 e la legge 104, per cui mi confermi che avevo scelto una strada giusta.
Purtroppo capita che i clienti si presentino con “fogli alla mano” e, in alcune situazioni, possano sorgere dei dubbi. Avere una conferma in questi casi è sempre rassicurante!
Come sempre sei di una gentilezza estrema, veramente grazie mille per la risposta.
Ti auguro un buon weekend!
Gianni
Mi sono capitate società pubbliche e anche grandi aziende dove gli uffici legali hanno detto che non erano soggetti a specifica normativa sul digitale. Solito problema: leggono solo le “nuove norme” senza metterle nel contesto generale. Purtroppo l’ignoranza in materia poi crea problemi (e per fortuna nella maggior parte delle aziende gli uffici compilance seri capiscono queste cose). Il problema è che se restano nell’ottica dell’adempimento, come per il GDPR, fanno il minimo (e l’inutile).