L’art. 7 della Circolare 1/2019, rubricato “Disposizioni transitorie e finali”, dispone che in determinate circostanze e/o per specifici settori della PA è possibile, previa comunicazione ad AgID, effettuare spese o investimenti in materia di Data Center; in particolare alle istituzioni universitarie (più altri enti di ricerca e SSN) è consentito acquisire beni e servizi ICT per i propri DC ai soli fini di:
- ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico
- supporto alla diagnostica clinica
In merito alla suddetta deroga ho le seguenti domande:
- è da ritenersi escluso il fine della “didattica”?
- le strutture (data center) destinate ad ospitare le “nuove” risorse hw (es. di calcolo e di storage) ed i “nuovi” servizi necessari per supportare le attività dei gruppi di ricerca sono da considerarsi estranee alla classificazione implicata dal censimento?
- Anche se l’intero DC post censimento è stato inserito nel gruppo B, la migrazione “coatta” riguarda i soli servizi non rientranti nell’ambito della deroga?
- la deroga è comunque da intendersi senza limite di tempo? Averla inserita nelle disposizioni “transitorie” mi induce a pensare che sia limitata ad un periodo, è così? C’è uno “switch off” all’orizzonte anche per le strutture che la circolare ad oggi sembra voler preservare?
- i beni ed i servizi acquistati in deroga sono da intendersi a completamento/integrazione di un data center esistente oppure si può procedere anche con la realizzazione di uno nuovo che sostituisce il primo non più adeguato alle esigenze dell’ente?
Grazie a chiunque vorrà rispondere…