Documenti digitali, operatori di Polizia e biometria

Salve, apro una nuova discussione non senza riagganciarmi a un topic già aperto, ma il quesito è differente.

Sto anche cercando informazioni, ma non riesco a capire a riguardo come ci si comporterà con la foto biometrica, se è anche vero che il nuovo IT Wallet (e in generale EU Digital Wallet) potrà sostiuire la patente ad un normale controllo di polizia. Ma andiamo per ordine

  • La foto biometrica
    La foto sul documento di identità, se vale ancora il decreto del 2015 (par. 7.2), non viene memorizzata altrove dopo la stampa della tessera fisica. Se così non fosse l’Italia avrebbe un database biometrico di tutti i cittadini.

  • Il documento digitale
    A ogni controllo di identificazione che si rispetti, oltre a verificare la validità del documento rispetto alla sua scadenza, ai dati biografici riportati, ecc., è anche necessario verificare la rispondenza tra la foto documento e il suo titolare.
    Da un punto di vista del trattamento di dati, anche se a farlo è a occhio un operatore, essa è pur sempre una verifica biometrica. Ripeto, qui non c’entrano nulla verifica/riconoscimento facciale (intesi come algoritmi di intelligenza artificiale), a quello ci arriviamo in un’altra puntata.

Dunque la domanda sorge spontanea: se io posso guidare liberamente senza la patente fisica ma con solo app IO, come faccio a provare prima la mia identità ad un controllo? Visto che in teoria lo Stato non ha una banca dati biometrica dei suoi cittadini (e spero che le cose non siano cambiate di recente).

O mi devo portare dietro sempre ancora un documento fisico, ma in questo caso l’attestazione alla guida diventa digitale, e vabbé, oppure…
Oppure si aprono scenari, dico bene?

7.2. I dati
I dati anagrafici e la fotografia del titolare sono riportati graficamente sul supporto plastico.
I dati anagrafici e gli elementi biometrici primari e secondari sono memorizzati nel
microprocessore RF, in conformità con quanto indicato dalla norma tecnica “International Civil
Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303”.
Considerata la sensibilità dei dati e degli elementi biometrici contenuti nel microprocessore RF, al
fine di garantirne l’integrità, l’autenticità e la riservatezza, vengono adottate una serie di
meccanismi di sicurezza specificati dalle seguenti norme e raccomandazioni tecniche:
a) International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc
9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards);
b) Supplement to doc ICAO 9303 – Technical report on supplemental Access Control for
Machine Readable Travel Documents Version 1.00, 19 March 2010;
c) BSI TR-03110, Advanced Security Mechanisms for machine Readable Travel Documents –
Extended Access Control (EAC).
La descrizione dettagliata del formato di memorizzazione e delle condizioni di sicurezza delle
informazioni contenute nei microprocessori sono pubblicate sul Portale.
Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF sono utilizzati
esclusivamente per verificare l’autenticità della CIE e l’identità del titolare attraverso elementi
comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità “uno a molti”, a fini di
identificazione.

Non sono un legale, ma mi pare riguardi solo la CIE, non la patente.
Senza entrare nella questione di principio sollevata, nel decreto citato non leggo un divieto di creare un database, solo di non fare confronti uno a molti.