Buonasera,
ho una domanda sul contenuto del cassetto fiscale in termini di documenti TD16, ovvero i documenti di integrazione fiscale per Reverse Charge.
Supponiamo che il fornitore A emetta una fattura in Reverse Charge al proprio cliente B.
In base alle nuove regole, B deve emettere un documento TD16 di integrazione fiscale per Reverse Charge, dove il cessionario è B e il cedente è A.
Il documento emesso da B (autofattura) dovrà essere recapitato sia sul cassetto fiscale passivo di B, che sul cassetto fiscale attivo di A.
Mi potreste confermare la correttezza del mio ragionamento?
Inoltre, il fornitore A, che si ritrova nel proprio cassetto fiscale un documento emesso da terzi, dovrà inviare questo documento in conservazione sostitutiva?
Cordialmente e grazie a chi potrà fornirmi un parere
“Inoltre, il fornitore A, che si ritrova nel proprio cassetto fiscale un documento emesso da terzi, dovrà inviare questo documento in conservazione sostitutiva?”
ammesso che anche A troverà qualcosa…nulla dovrà essere posto in conservazione.
cordiali saluti
robert
Che il TD16 fosse facoltativo me lo ero perso. Hai un riferimento normativo o una FAQ dell’Agenzia delle Entrate in merito?. Mi interessa parecchio. Grazie
La legge di Bilancio 2021 ha abolito l’esterometro prevedendo la trasmissione telematica obbligatoria utilizzando il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2022. L’esterometro riguarda TD17-TD18-TD19.
TD16 tratta l’integrazione fattura da reverse charge interno, non ha niente a che fare con l’esterometro.
Inviare TD16 al SdI può essere utile per chi è interessato ai registri Iva precompilati ma non risulta alcuna norma che lo renda obbligatorio dal 1° gennaio 2022.