Esenzione fattura elettronica per medici, farmacisti e strutture sanitarie

Sapevo che per via del garante della privacy stavano esonerando chi lavora in campo medico dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche.
Tuttavia, pare che nella legge di bilancio sia saltato fuori l’espresso divieto di inviare fatture elettroniche ove gli stessi dati siano già inviati tramite il sistema tessera sanitaria.

Purtroppo ho trovato solo un paio di fonti ma non riesco a trovare i riferimenti corretti alla legge di bilancio, qualcuno può aiutarmi?

Questi sono i link che ho trovato:


comma 53 e 54 dell’articolo 1 della legge di bilancio:

  1. L’articolo 10-bis del decreto-legge 23
    ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo-
    dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
    n. 136, è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. – (Disposizioni di sempli-
ficazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari) – 1. Per il periodo
d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio
dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei red-
diti precompilata, ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi de-
creti del Ministro dell’economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elet-
troniche ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legisla-
tivo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al
Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali tra-
smessi al Sistema tessera sanitaria possono
essere utilizzati solo dalle pubbliche am-
ministrazioni per l’applicazione delle di-
sposizioni in materia tributaria e doganale,
ovvero, in forma aggregata per il monito-
raggio della spesa sanitaria pubblica e pri-
vata complessiva. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti,
nel rispetto dei princìpi in materia di pro-
tezione dei dati personali, anche con rife-
rimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e
32 del regolamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo
dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-se-
xies del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni ese-
guibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le libertà dell’inte-
ressato ».

  1. All’articolo 17 del decreto-legge 23
    ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo-
    dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
    n. 136, al comma 1, lettera c), il capoverso
    6-quater è sostituito dal seguente:
    « 6-quater. I soggetti tenuti all’invio dei
    dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
    dell’elaborazione della dichiarazione dei red-
    diti precompilata, ai sensi dell’articolo 3,
    commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
    novembre 2014, n. 175, e dei relativi de-
    creti del Ministro dell’economia e delle
    finanze, possono adempiere all’obbligo di
    cui al comma 1 mediante la memorizza-
    zione elettronica e la trasmissione telema-
    tica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi
    giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I
    dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
    sanitaria possono essere utilizzati solo dalle
    pubbliche amministrazioni per l’applica-
    zione delle disposizioni in materia tributa-
    ria e doganale, ovvero in forma aggregata
    per il monitoraggio della spesa sanitaria
    pubblica e privata complessiva. Con de
    creto del Ministro dell’economia e delle
    finanze, di concerto con i Ministri della
    salute e per la pubblica amministrazione,
    sentito il Garante per la protezione dei dati
    personali, sono definiti, nel rispetto dei
    princìpi in materia di protezione dei dati
    personali, anche con riferimento agli ob-
    blighi di cui agli articoli 9 e 32 del regola-
    mento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-
    ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i
    termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti
    dati e i relativi limiti, anche temporali,
    nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del
    codice di cui al decreto legislativo 30 giu-
    gno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono
    essere trattati, le operazioni eseguibili, le
    misure appropriate e specifiche per tute-
    lare i diritti e le libertà dell’interessato
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Ma per quale motivo un Paziente che rifiuta la trasmissione dei propri dati al Portale TS dovrebbe consentirne l’invio all’Agenzia delle Entrate?!?!?? (tra l’altro senza probabilmente esserne consapevole?!?!?!)??!?!??

non è possibile emettere fattura elettronica in questi casi

occorre trovare una soluzione che permette di contemperare tutte le esigenze e la tecnologia sicuramente offre la possibilità di farlo

Non so perchè ma alcuni commercialisti mi hanno segnalato che ancora non c’è nulla di definitivo perchè la segnalazione deve arrivare dall’agenzia delle entrate.
Presumo comunque che non possano far altro che prendere atto della legge di bilancio e comunicare il da farsi.

esatto…

Tra l’altro sbaglio o non hanno previsto sanzioni nel caso un medico invii fattura elettronica nonostante il divieto?

Bella domanda! Non mi pare di aver visto una sanzione ma è chiaro che in questo modo eventuali danni da mancato rispetto normativa privacy ricadono sul medico/operatore sanitario.

piu che che medico, vedo che fanno divieto ai soggetti che fanno l’invio dei dati tessera sanitaria.
Ma tra questi non ci sono solo medici , ci sono anche gli ottici, quindi anche fatture di occhiali da vista o prodotti in esenzione al 4 non devono essere comunicati.

ma c’è una particolarità nell’invio del servizio tessera sanitaria, ovvero che si può comunicare solo la parte detraibile ed escludere quella non detraibile.

quindi una fattura di un cliente che acquista un paio di occhiali da sole da 200.00 euro iva 22% e un occhiale da vista da 300.00 euro iva 4%
comunicherà al servizio tessera sanitaria solo l’importo di 300.00 iva 4%

quindi l’importo di 200 euro iva 22 non verrà mai comunicato ne tramite tessera sanitaria ne tramite SDI altrimenti dovrebbero inoltrare una fattura parziale che sarebbe diversa rispetto alla fattura originale

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si crea una “zona franca” ma solo per un anno in attesa di sistemare bene il tutto