Ex inquilino ancora con residenza

Salve ho letto di casi in cui il comune di Roma nega la residenza ai nuovi inquilini nel caso che il vecchio inquilino non abbia abbandonato la residenza. Ma non e’illegale quello che fa il comune di roma? come puo’ un nuovo inquilino agire sul vecchio inquilino?
Che ne pensate?

Ciao, in questi casi il vecchio inquilino deve comunicare all’ufficio comunale che non è più abitante a quell’indirizzo. Nelle ipotesi più disparate dovrà essere il locatore, qualora si tratti di un privato, a segnalare la cessazione del contratto di locazione al Comune di residenza. In ogni caso non essendoci un grado di parentela con il vecchio inquilino, il nuovo dovrà, per mezzo del proprietario, attivarsi legalmente al fine di risolvere le controversie nascenti.

A mio avviso basterebbe una segnalazione da parte del Proprietario indicando la cessazione del vecchio contratto di locazione contestualmente al nuovo sottoscritto con ricevuta rilascia dall’Agenzia delle entrate.

Qualora il vecchio inquilino non provvedesse al cambio la residenza, risulterà irreperibile. (l’irreperibilità di solito e biennale)

Buona serata.

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Cosa significa?

In media riappaiono ogni due anni? Oppure per due anni il nuovo inquilino non si puo’ registrare?

Concordo con @Lucas_Metallo che il comportamento del vecchio inquilino non deve ripercuotersi e creare problemi al nuovo.

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Ciao @GiP,
un soggetto viene dichiarato irreperibile quando non risulta più dimorante in un determinato luogo da oltre un anno.
La dichiarazione di irreperibilità viene fatta dal Comune dopo alcuni controlli che possono durare almeno 12 mesi (il decorso di questo termine varia da Comune a Comune). L’irreperibilità, inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi può avere conseguenze negative nei confronti di un soggetto che se non ha dichiarato residenza o domicilio ad altro indirizzo, avviene su segnalazione dell’interessato, la cancellazione dall’anagrafe.

Grazie @Cristian1983, ma non mi e’ ancora 100% chiaro. Diciamo, Mario Rossi abita in affitto in Via Verdi,1. Se ne va, smette di pagare il proprietario. Questo affitta a Giovanni Neri con regolare contratto, registrato. Giovanni Neri puo’ dichiarare da subito la residenza piena, oppure risulta convivente con Mario Rossi, che non pagherebbe tasse, rifiuti, utenze ecc. Oppure non puo’ del tutto dichiarare la residenza perche’ formalmente l’abitazione e’ occupata da Mario Rossi. Oltre a eventuali danni per il proprietario, questa sarebbe una situazione gravissima dove regole burocratiche intralcerebbero la normale vita del cittadino onesto e ligio alle leggi.

Premesso questo, un cambio di residenza dovrebbe richiedere 24h al massimo. La verifica dei vigili e’ un retaggio di un tempo dove la mobilita’ della popolazione era prossima allo zero. In altri paesi non esiste, vai in Comune o all’ente preposto e ti registri, con effetto immediato. Possiamo cambiare il gestore di telefonia o, grazie ai contatori elettronici, quello di elettricita’ in poche ore e nel giro di un anno non riusciamo a capire se un tizio e’ sparito senza lasciare traccia, o dove sia finito?

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Ti faccio un esempio di scuola;
Mario Rossi: Proprietario dell’immobile
Casa comunale: Comune di Roma
Inquilino uscente: Gianguido
Inquilino entrante: Cristian
Mario Rossi nel 2021 ha locato un immobile ad uso abitativo al sig. Gianguido quale conduttore dell’immobile sito in Roma. A seguito di varie ragioni, Mario Rossi emette nei confronti di Gianguido sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida (non voglio entrare nel legale).
Superata la fase della convalida, Gianguido, esce dall’immobile (con Provvedimento del Giudice chiede la cessazione del contratto all’Agenzia delle Entrate). Il conduttore deve, a seguito di procedure burocratiche, sottoscrivere nuovo contratto di locazione tra i sigg. Mario Rossi e Cristian Bianchi.
Superato lo step della sottoscrizione del contratto e consegnate le chiavi dell’immobile all’inquilino, Cristian, nella qualità di conduttore di quell’immobile, deve fare richiesta di residenza presso il comune ove è presente l’immobile in locazione.
Presentandosi presso la Casa comunale di Roma, il funzione dell’ufficio preposto, rigetta la richiesta di Cristian in quanto, nello stesso immobile, è presente il signor Mario Rossi.

E’ inammissibile procedere al cambio di residenza qualora nella stessa sia già presente un altro inquilino, salvo che tra i due non vi è un legame di parentela (fratello, genitore, figlio).

Fatta questa premessa, Cristian deve urgentemente rivolgersi al Proprietario chiedendo di intervenire urgentemente per segnalare al Comune la piena disponibilità dell’immobile e il contestuale sfratto per morosità eseguito nei confronti di Gianguido. Solo all’esito della presentazione degli atti di causa e contestuale ricevuta di pagamento di cessazione del precedente contratto, il comune potrà concedere la residenza a quell’indirizzo a Cristian.

Per quanto concerne l’irreperibilità sostengo che, se Gianguido non ha provveduto a dichiarare nuova residenza, su segnalazione, verrà dichiarato irreperibile secondo i termini ivi indicati nel precedente post.

Spero ti sia chiaro adesso.

la situazione e’ ridicola.
non c’e’ norma che preveda il rigetto della residenza nel caso in cui un ex inquilino non abbia provveduto al cambio.
il nuovo inquilino nemmeno conosce quello vecchio.
Posto che comunque un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilita’ puo’ durare un anno, vuole dire che fino a che il comune non ha accertato l’effettiva irreperibilita’ il nuovo inquilino non puo’ chiedere la residenza?

Ciao @Lucas_Metallo,
ha tutto il diritto di presentare ricorso a seguito del rigetto dell’istanza nelle rispettive sedi (TAR, Prefetto).

Difatti non è compito del nuovo inquilino dimostrare la veridicità dei fatti, bensì del proprietario dell’immobile il quale è tenuto a dichiarare qualsiasi variazione contrattuale.

E’ sempre consigliabile in questi casi oltre che indicare solo il contratto registrato, anche copia cartacea o telematica, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, della cessazione del precedente contratto di cui Il Comune ha copia.
Solo all’esito di tutta la documentazione, dei fatti e dei dovuti controlli, il Comune può effettuare il cambio di residenza al nuovo inquilino.

Tanto che l’art. 43 c.c. ci spiega che La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Ciao Cristian,

vista la tua disponibilità ti chiedo di chiarirmi quello cha hai scritto alla luce di quanto io sapevo relativamente a due amici che dividano un appartamento e che richiedano la residenza presso lo steso immobile:

I due soggetti possono dichiarare che fra loro non intercorrono legami di parentela o affettivi, che non intendono costituire un’unione civile (se dello stesso sesso) o una coppia di fatto (se di sesso diverso) e che il titolare della proprietà o del contratto di locazione, o del diritto di abitazione dell’unità abitativa accoglie l’altro per spirito di ospitalità temporanea riconducibile a ragioni di lavoro, di cura, assistenza, o altro del secondo soggetto. In questo scenario, l’ufficiale d’anagrafe dovrà autorizzare la creazione di due distinte schede anagrafiche, seppur riferite alla medesima unità abitativa, e ciascuno dei due soggetti avrà un proprio esclusivo stato di famiglia.

Perchè non sarebbe possibile registrare il nuovo inquilino con una scheda a se stante… e lasciare quello precedente al suo destino ? Cioè perchè legare l’accettazione della richiesta di residenza del nuovo inquilino alla dichiarazione di irreperibilità dell’altro ?

Grazie della disponibilità

Vorrei aggiungere un commento/ domanda a quanto indicato da @ettoremazza E’ normale che studenti universitari condividano lo stesso appartamento, lo fanno in tutto il mondo! Significa che non possono ricevere la residenza nemmeno se tutti i protagonisti, proprietario compreso, sono d’accordo? Saranno affari loro di come intendono disporre della loro esistenza. Non ho mai sentito di limitazioni di questo tipo in nessun paese, non vorrei che questo accadesse solo in Italia. Peraltro in altri paesi conosco persone con convivenza anagrafica, in Italia no. E’ un caso o e’ perche’ e’ proibito?

Ciao Ettore, noto con piacere che i miei commenti restano oggetto di discussione da parte tua;
partendo dalla prima citazione ma soprattutto “alla luce di quanto io sapevo”, la residenza è strettamente connessa da un atto registrato (Contratto) attraverso il quale le parti si impegnano dietro corrispettivo a pagare un bene o un servizio (locazione).
Qualora il soggetto occupasse temporaneamente l’immobile (spirito di ospitalità temporanea) ha due soluzioni:

  1. autorizzazione del proprietario (scrittura privata la quale attesta che l’altro soggetto non versa quote locative aggiuntive al canone di locazione diversamente da quanto pattuito con il reale conduttore dell’immobile.) Questo esempio è dato da un soggetto, sulla base di un contratto registrato, che ospita un altro soggetto all’interno dell’unità mobiliare. Attenzione però non possono esservi 2 residenze se quel soggetto è residente in altro immobile.
  2. può esservi la sottoscrizione di un contratto comodato gratuito temporaneo (cioè a tempo determinato) per l’altro soggetto.
    Nonostante ciò, la parte può chiedere al Comune ove intenda risiedere temporaneamente, l’iscrizione temporanea per quell’abitazione (questa iscrizione temporanea è legato allo stesso stato di famiglia).
    Per quanto riguarda la discussione di Lucas, è evidente che il vecchio inquilino verrà iscritto in una lista dell’anagrafe comunale.

La dichiarazione di irreperibilità è stata un esempio logico poiché se il soggetto non dichiara residenza ad altro indirizzo (obbligo per il conduttore uscente) su segnalazione dell’interessato, nonché nei termini ivi indicati dai rispettivi Comuni, il soggetto verrà dichiarato irreperibile.

Lei sig. Ettore ha già lavorato in una PA per anni, se vuole approfondire in termini legali sono a sua competa disposizione;

Saluti.

Grazie della spiegazione. Io mi occupavo di altro. Quello che so sulla residenza è dovuto solo a ragioni personali.

In realtà si tratta di una pratica “abusiva” e vessatoria che alcuni ufficiali d’anagrafe adottano senza che ve ne sia fondamento normativo. L’unico onere a carico del cittadino che dichiara residenza in una determinata unità immobiliare è il titolo di possesso dell’immobile. Oltre beninteso che la dichiarata residenza sia effettiva (l’accertamento dei vigili deve limitarsi a verificare la veridicità della dichiarazione). Nel caso che descrivi il requisito del possesso dell’immobile è costituito dal contratto di locazione registrato. Requisito che il comune di Roma non disconosce. E quindi ha l’obbligo diprocedere all’iscrizione anagrafica con quell’indirizzo e in un foglio di famiglia diverso dai precedenti abitanti. Anziché negare l’iscrizione anagrafica chi riceve la richiesta di iscrizione dovrebbe con estrema solerzia iniziare la procedura per l’accertamente della irreperibilità dei precedenti abitanti. Ciò che non è e non può essere onere a carico del locatore o del locatario.
In casi di resistenze del comune occorre pretendere una motivazione scritta e sottoscritta del diniego., al fine di inoltrare un ricorso al Prefetto.