Fattura Differita senza indicazione dei beni

Apro un thread specifico (vista la sua importanza) sulla possibilità di emettere fatture differite “per relationem” cioè dando la possibilità di evitare di scrivere il dettaglio dei beni e servizi relativo alla quantità e alla qualità degli stessi facendo il semplice riferimento al DDT (cioè numero e data) .

Proprio in questo forum @marcomarsala ha scovato una Circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n.18/E del 24/6/2014) che pur in contrasto con quanto previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972 dà questa possibilità al soggetto emittente.

Se l’Amministrazione Finanziaria non fa un passo indietro questo è un elemento molto importante che permette di semplificare l’emissione delle fatture elettroniche.

Incollo di seguito il passo significativo di tale documento.
(link documento integrale)

"Rispetto alla disciplina previgente, la norma estende la possibilità di emettere fattura
differita anche nel caso di prestazioni di servizi, purché la fattura emessa indichi in
dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili
“attraverso idonea documentazione”. Sotto quest’ultimo profilo, si fa presente che il
legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi
documentali rilevanti ai fini fiscali. Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di
rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione
commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale
documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di
effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento
attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna
lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo
*chiaro e puntuale i richiamati elementi. *A tale fine, nel caso di cessione di beni, la **
fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo
l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento
idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472."

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L’argomento è stato trattato anche nelle faq del 21 dicembre e sembra confermare l’interpretazione del 2014.

FAQ n. 9
Domanda
L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.
Risposta
I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

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Tecnicamente, la versione attuale dell’art. 21 ammette esplicitamente la possibilità (anzi l’obbligo) di essere derogata da un provvedimento dell’AdE:

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalita’, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.

Tecnicamente, questa modifica è stata apportata (tramite DL 119/2018) per consentire ad un provvedimento, entità di livello inferiore nella gerarchia delle fonti, di derogare un DPR.

della “comunicazione” ma non della “fattura”

anche nelle Faq del 15/1/2019 (Seminario CNDCEC & AdE) si conferma quanto detto nel thread

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Si chiede di sapere se è regolare l’emissione di fattura elettronica per fornitura di beni con descrizione, nel corpo, del solo rimando al file allegato.
In pratica il dettaglio della fornitura (beni, descrizione, caratteristiche ed altro) avviene solo all’interno del file allegato alla fattura elettronica, e non nel corpo/descrizione di quest’ultima.
Grazie.