Fattura rifiutata dalla PA ora è fiscalmente emessa?

Esatto, quello che mi chiedo anche io.

Ed è infatti il flusso previsto dal SdI.

Solo una nota: seppure sia dell’idea che se il flusso dell’SdI è stato progettato così è perché, perlomeno nelle intenzioni originali, la cosa doveva funzionare così, ritengo che non sia affatto indicativo dire che “se non fosse così, allora perché la PA non mi chiede la nota di credito?”. Per il semplice motivo che, da un lato la PA potrebbe sapere quello che sappiamo noi, dall’altro potrebbe saperne persino di meno (non hai idea di quanti nostri clienti PA non capiscano un tubo di fatturazione e di fatturazione elettronica…). Ergo: quasi certamente queste PA non ne sanno più di noi, per cui non legittimerei la cosa solo perché sono loro a non richiedere le note di credito.

Invece mi sembra più legittimante il fatto che il SdI preveda ad oggi questo tipo di flusso.

Il problema è l’autorevolezza di tutti questi siti, perché si legge sempre di tutto e di più, ma chi ha ragione? Tecnicamente, nessuno impedisce di rinviare il documento modificato con stesso anno/numero anche oltre i termini della liquidazione IVA periodica. Del resto, lo stesso SdI non pone vincoli temporali su numeri e dati delle fatture. Per cui, secondo me, vanno separati i due problemi: se io invio una fattura in ritardo, oltre i termini, sarò sanzionabile a causa del ritardo, che ci sia o meno di mezzo un rifiuto da parte della PA destinataria. Diverso è il discorso di eventuali errori nella numerazione delle fatture dovuto al fatto che la stessa fattura (anno/numero) la invio più o volte o meno, eventualmente accompagnata da una nota di credito, perché interpreto il rifiuto in un modo o nell’altro. Per cui, anche in questo caso, non userei il fattore “tempo” come discriminante, anche se riconosco che potrebbe effettivamente essere un criterio per dare un po’ “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, dimostrando la propria buona fede, in un eventuale contenzioso.

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Buongiorno a tutti, ho letto con molto interesse tutta la discussione, da poco l’azienda dove lavora si è affacciata al Mepa, perciò mi capita sempre più spesso di dover emettere fattura alla PA. Ho emesso una fattura a un Comune che mi è stata rifiutata per incompletezza dati, ho emesso nota di credito e rimandata la fattura corretta con lo stesso numero della prima ma anche questa rifiutata, il mio dubbio è se devo emettere nuovamente una nuova nota di credito. Grazie.

Dipende dal suo gestionale. Alcuni esigono una corrispondente nota di credito per “chiudere” la fattura errata, altri no.
Per il Comune è sufficiente rimandare una nuova fattura, anche con lo stesso numero di quella rifiutata.

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se dovessimo basarci sul principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020 che è stato postato in precedenza, ogni fattura accettata da SDI e poi rifiutata dalla PA, dovrebbe considerarsi emessa e quindi presente nei rispettivi cassetti fiscali.

ne consegue, che bisognerebbe emettere una nota di credito per ogni rifiuto da parte delle PA.

il punto è che la cosa è poco chiara.

  • SDI ti permette di inoltrare le fatture rifiutate dalle PA con stessa data e numero
  • ci sono PA che richiedono la nota di credito (che poi rifiutano) mentre altre PA non la usano.
  • c’è chi dice che puoi inoltrare la fattura entro 5 giorni dall’errore, altri entro 12 giorni dalla data di emissione

personalmente non ho collegamenti con PA ma per togliersi il dubbio, probabilmente basterebbe collegarsi al cassetto fiscale e verificare cosa succede se si inoltrano più fatture (invio, rifiutata da PA, invio, rifiuto da PA, ecc… )

Bella discussione.
A quanto pare arenatasi su un dubbio che persiste e che ancora non è stato chiarito.

Appoggio in toto il ragionamento di Mauro Molinari, ho sempre seguito questo procedimento anch’io, ma da qualche mese la lettura di articoli come quelli citati mi aveva instillato il dubbio sulla emissione di note di credito.

Nel dubbio ho però continuato con la mia prassi. Ovvero, quella seguita da Mauro & C.: nota di credito solo per annullare fatture accettate o in decorrenza termini, ma sbagliate. In caso di fattura rifiutata, ri-trasmissione con stessa data/numero se rientro nei 12 gg., altrimenti “abbandono” la fattura rifiutata e la ripropongo corretta, avanzando con la numerazione.

Cerco di aggiungere qualche indizio con la mia esperienza personale per cercare di sbrogliare la matassa.
Io opero soprattutto con la PA. Posso dirvi non solo di aver fatto decine e decine di fatture ritrasmesse con stessa data/numero senza problemi di scarto per duplicato da parte di SDI (ma questo mi pare che ormai si è capito essere assolutamente normale), ma la PA non mi ha mai chiesto una nota di credito in seguito ad una fattura rifiutata, ma al contrario mi hanno sempre chiesto di corregge e ri-trasmettere. Dico di più: è capitato una volta che un mio cliente mi abbia incaricato di emettere nota di credito per una fattura rifiutata (nonostante io gli avessi riferito essere una procedura per me errata), e la PA mi ha rifiutato la nota di credito!

Ora, come scrive Mauro, quello che fa la PA non è legge, per carità. Ne sanno con ogni probabilità quanto noi o meno di noi. Però sono elementi che portano a convalidare la prassi che abbiamo sempre seguito, e che quindi continuerò a seguire fino a quando l’Agenzia delle Entrate chiaramente mi dirà di fare diversamente, senza supercazzole varie.

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Io lavoro in una pa e ribadisco il modus procedendi già scritto in altri post:

  1. Ad oggi se una fattura viene rifiutata, per la PA semplicemente NON ESISTE. Lo SDI tiene traccia del fatto che è stata rifiutata ma lì si ferma. Alla PA non serve la nota di credito.
  2. La fattura rifiutata può essere riemessa tranquillamente con lo stesso numero e data (o altro numero e data), dopo essere stata corretta nei punti in cui era sbagliata. La PA la potrà accettare e allora per lei sarà quella che fa fede, o rifiutare nuovamente se fosse ancora errata. In questo caso si torna all’ipotesi 1, la fattura rifiutata non esiste e si può ri-riemettere.
  3. Se il fornitore manda una nota di credito relativa a una fattura che è stata rifiutata, la PA la DEVE per forza rifiutare. Altrimenti nel suo gestionale quando va a vedere la situazione dare-avere del fornitore, le risulterà una nota di credito da scalare dal suo credito.

Quindi le note di credito relative alle fatture rifiutate servono esclusivamente ai fornitori per ‘chiudere’ le partite nei loro gestionali. Le PA Non ne hanno alcun bisogno e se le ricevono le rifiutano.
Questo sempre che la domanda che ha avviato il thread non trovi chiara e definitiva conferma. In tal caso, se la fattura rifiutata fosse fiscalmente emessa la nota di credito servirebbe sempre (caso 3) ma, aggiungo io, lo SDI a quel punto dovrebbe rifiutare una nuova fattura di identico numero. Finchè questo non avviene, per me nulla cambia rispetto a quanto si è sempre fatto.

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Concordo con te, Elena.
Però molti commercialisti hanno e danno idee diverse.
L’unico che possa emettere sentenze a questo punto è @Robert_Braga

grazie @Morris per la considerazione riposta nei miei confronti :wink:
concordo con quanto riportato da @Elena_S nella propria risposta.
In tema più in generale di scarti e prassi metodologiche da adottare da parte dei cedenti/prestatori l’Agenzia delle Entrate aveva già pubblicato qualcosa nella propria circolare n. 13E del 2 luglio 2018 -paragrafo 1.6 - dove già si prevedeva l’eventuale necessità di emissione di nota credito INTERNA - senza trasmissione alcuna allo SDI - al solo fine di chiudere la partita contabile del cedente/prestatore (nel caso non gli fosse possibile modificare la precedente fattura scartata [nel caso oggetto di questo thread “rifiutata”] Si pensi ad esempio a sistemi gestionali come SAP).
Mi permetto di concludere scrivendo che con il buon senso e l’uso delle prassi ragionieristico/contabili difficilmente si potranno commettere errori.
Con i più cordiali saluti
Robert

Per comodità provo a fare “copia-incolla” del paragrafo richiamato:

1.6 Modalità di inoltro di una fattura scartata

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale.

Risposta

Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).

In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento - nonché quelli della risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:

a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;

b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

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Come non amarti, @Robert_Braga
Sei il numero uno!!!

Buongiorno a tutti, segnalo il seguente articolo in merito

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Grazie mille per la segnalazione. Un altro che la pensa come noi, pur ammettendo che quel principio di diritto 17/2020 crea confusione…

Interpretazione perfetta

Buongiorno a tutti,
sono libero professionista e per le mie fatture verso PA, come per il pagamento delle marche da bollo (a carico mio) utilizzo il sito dell’AdE. Finora non mi sono posta il problema delle note di credito in caso di rifiuto da parte del commitente. Comunque, visto che l’articolo in questione ha fatto venire dei dubbi anche a me, mi sono messa a verificare le marche da bollo che pago ogni trimestre in base al numero delle fatture. Se la fattura trasmessa e rifiutata dalla PA è valida ai fini fiscali, dovrebbe essere soggetta anche al pagamento dell’imposta. Invece dalla verifica del trimestre emerge: 4 fatture di cui 2 con lo stesso numero/anno poiché una di esse rifiutata (inviate con date diverse) di fronte a tre marche da bollo (calcolate dall’AdE). Direi che, se tutte le fatture sono contabilizzate, qui, nell’operato dell’Agenzia, c’è un’incongruenza …
Avete delle novità, perché io a dire il vero, sono molto confusa …

Ma perché una PA può permettersi di rifiutare una fattura elettronica?

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Questa secondo me è l’indicazione più corretta. Se la fattura è stata rifiutata, per il sistema di Interscambio è neutralizzata, quindi può essere trasmessa un’altra fattura stesso numero documento e data documento.
Emettere nota credito dopo la fattura scartata è stata un’interpretazione secondo me sbagliata che alcuni hanno fatto in merito alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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