Buongiorno a tutti,
spero che il tema non sia già stato trattato, ho fatto delle ricerche e non ho trovato altro che questa discussione che ribadisce quello che sapevo io, e cioè che: sin dagli albori, una fattura elettronica ad una PA era considerata emessa SE e SOLO SE era non scartata da SdI ED accettata dalla PA destinataria OPPURE in decorrenza termini. Ergo: nel caso di fattura rifiutata, il mittente poteva trattarlo come uno scarto, correggere la fattura mantenendo anno e numero e ritrasmetterla all’SdI (auspicabilmente al fine di ottenere una successiva accettazione). E, soprattutto, non era necessario emettere alcuna nota di credito!
Ora però mi è stato segnalato questo articolo:
che mette in discussione tutto e dice, viceversa, che adesso anche una fattura rifiutata sarebbe fiscalmente emessa. Ma allora a cosa serve il workflow di accettazione e rifiuto?!?!?
Ma soprattutto: questo significa che se invio la fattura 10/2023 e la PA me la rifiuta, se io la correggo e provo a rimandarla mantenendo il numero 10 e l’anno 2023 l’SdI adesso me la scarta come fattura duplicata??? Ad oggi nessun cliente mi ha segnalato questo caso e mi sembra strano che non si sia mai verificato.
Io onestamente non ho trovato riscontro di questo cambiamento nei documenti di specifica aggiornati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma vista la caoticità con cui vengono pubblicati non escludo che possa essermi dimenticato qualcosa. Ma si tratta di una modifica così importante che a mio parere sarebbe dovuta essere pubblicizzata a caratteri cubitali…
Volevo quasi aprire un ticket a SdI per chiederlo, ma prima volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto esperienza in merito e si è scontrato con questo cambiamento, che metterebbe in discussione anche tutto il workflow che abbiamo messo in piedi nei nostri applicativi…
Ti confermo che da quello che ho visto le fatture PA rifiutate risultano comunque registrate in SDI, nel senso che se cerchi di mandarla di nuovo a loro ti viene rifiutata in quanto è già presente una fattura con quel numero (a differenza di quello che succede quando SDI la rifiuta direttamente).
Ti lascio immaginare che gioia sia stato dover adattare tutto in produzione a questo nuovo flusso…
Non saprei davvero dirti… noi abbiamo avuto il problema opposto - ovvero che un cliente si è ritrovato con SDI che dava errore di fattura duplicata quando cercava di rimandare una fattura rifiutata
Non so com’è possibile che abbiamo osservato due comportamenti diversi… voi usate un nome di file costante o usate caratteri casuali? Perché forse il check è a livello di nome file e non di numero documento riportato nell’XML.
In ogni caso la notizia su asarva cita direttamente l’Agenzia delle Entrate e quindi dovrebbe essere fondamentalmente corretta
Io aprirei comunque un ticket con Sogei, almeno facciamo luce in capitolo visto che gli enti che fanno le regole non sembrano interessati a stabilirle chiaramente…
Fra l’altro sulle PA ci sarebbe tutto un libro da scrivere su quanto sono problematiche
Alcune rifiutano fatture perfettamente valide perché non conoscono le regole della fatturazione elettronica - uno dei nostri clienti ha avuto un rifiuto PA perché mancava ImportoBollo, un campo che non è più obbligatorio dal maggio 2020…
Chiaramente ad ogni invio deve corrispondere un nome di file distinto, questo a prescindere da tutto. Quindi in realtà la mia domanda è: se faccio un secondo invio (con nome file diverso) della stessa fattura rifiutata, mantenendo anno e numero, l’SdI me la scarta per fattura duplicata? A che ne sapevo io no, e nessun cliente ad oggi ci ha segnalato questo problema, perché questo era il flusso standard previsto dalla specifica FatturaPA alla nascita e valido per alcuni anni (ergo: fattura rifiutata era come scartata). Qui invece c’è un articolo che dice esplicitamente che non è così e che la fattura rifiutata diventa fiscalmente emessa, quindi i controlli di SdI devono essere stati modificati, ma nessun cliente ce l’ha segnalato e chiaramente non è così agevole “fare una prova”…
Sapevo che erano stati normati i motivi di rifiuto (posto che ad oggi, dal punto di vista prettamente tecnico, nulla vieta ad una PA di rifiutare una fattura per motivi che non siano tra quelli previsti, poiché hanno mantenuto il campo descrizione dell’esito , testo libero e non ci sono controlli), ma io non ho letto da nessuna parte che sarebbe stato alterato il workflow in maniera così sostanziale.
In realtà se una fattura e stata scartata da SDI può essere inviata con lo stesso nome file - sono sicuro di questo perché noi usiamo l’anno più il numero fattura come sequenziale e in caso di rifiuto da SDI non riceviamo errori di nome file già presente se viene rimandata.
Io penso che l’articolo sia corretto, perché nel comunicato che viene citato trovi questo
«La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA.
ho giusto ritrasmesso settimana scorsa una fattura rifiutata dalla PA e ritrasmessa con stesso numero e data. Non ho avuto problemi di scarto. In merito al momento di emissione, SI, la fattura è emessa una volta transitata da SDI. Il resto fa parte dell’iter procedurale di inoltro alla PA (rifiuti e ritrasmissioni comprese. L’unica attenzione da porre e’ quella di ritrasmettere entro 5 giorno dal rifiuto )
Grazie @Robert_Braga , però non capisco una cosa.
La possibilità di ritrasmettere la fattura con lo stesso anno e numero è in contraddizione con l’affermazione che una fattura rifiutata si considera fiscalmente emessa. Se la fattura è emessa, allora io non posso emetterne una seconda, duplicata della prima (perché identificata dal medesimo anno/numero), ma devo fare nota di credito per “annullare” la prima fattura errata e devo emettere una seconda fattura corretta con un numero DIVERSO (sequenziale) rispetto alla prima (o anche rispetto alla nota di credito, se uso un unico sezionale). Che poi è quello che dice anche l’articolo che ho riportato ed è quello che si fa quando ti accorgi di aver emesso una fattura errata che però è stata fiscalmente emessa (dunque accettata o in decorrenza termini o non recapitata, nel caso di PA, o anche semplicemente trasmessa e non scartata nel caso di destinatario privato).
Se, invece, la fattura non è da considerarsi emessa se rifiutata, allora posso correggerla e rimandarla con lo stesso anno/numero e, se infine verrà accettata o andrà in decorrenza termini, di fatto l’unica fattura emesse ed esistente ai fini fiscali sarà quella della seconda trasmissione. Questo è quello che è sempre stato dagli inizi e che adesso sembrerebbe essere messo in discussione da quell’articolo.
Quindi le due cose, a mio modesto parere, non possono coesistere (fattura rifiutata fiscalmente emessa e possibilità di ritrasmetterla con medesimo anno/numero). A meno di bug clamoroso in SdI che ti fa passare i duplicati… (e poi comunque sono problemi per chi emette queste fatture).
Questo in tutta onestà mi sembra davvero strano, sai? Mi fido di quel che mi dici, ma noi ad ogni singola trasmissione, anche per correggere uno scarto, assegniamo sempre un nome file diverso, anche per poter compilare un log comprensibile. Onestamente ho sempre creduto che anche i nomi dei file scartati venissero comunque registrati da SdI e le esperienze che ho avuto in passato mi sembravano confermare questa cosa, però non avendo mai provato a forzare una ritrasmissione per una fattura scartata con lo stesso nome effettivamente (salvo in caso di problemi tecnici di trasmissione temporanei) non posso confutare con certezza ciò che dici.
Ad ogni modo, il problema che pongo io riguarda la duplicazione di anno/numero, non del nome del file.
È proprio un macello… io chiederei a Sogei per sicurezza perché il testo della circolare mi sembra implicare che non si possa rimandare
Per il nome file sì figurati, era giusto un discorso tangenziale perché ho notato che effettivamente non da errore file duplicato se è stata scartata da SDI
Questo problema è CENTRALE per ogni PA, concordo con chi diceva che avdrebbe segnalato in caratteri cubitali.
Ringrazio chi ha segnalato l’intervento dell’Agenzia e chiedo cortesemente di tenere aggiornato il thread con ogni possibile aggiornamento in merito.
a me risulta che se quando viene rifiutata la fattura non è emessa, è come se non fosse stata emessa e fosse in bozza (con un buco nella numerazione delle fatture emesse, ma non è un problema).
a qual punto puoi tranquillamente riemetterla con stesso gg e data, e di questo sono sicuro perchè l’ho fatto varie volte
Infatti @baz , è esattamente quello che sapevo io. Poi ho trovato quell’articolo…
Ho aperto ticket ad SdI e questo è quello che mi hanno risposto:
Gentile Utente,
in merito alla sua richiesta riguardante fatture rifiutate, comunichiamo che non è pervenuta nessuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che cambia il trattamento di questo tipo di file, quindi il SdI si comporta come scritto nelle specifiche tecniche.
Per questioni di natura fiscale o normativa La invitiamo a contattare l’Agenzia delle Entrate al numero verde 800909696 (oppure allo 0696668907 da cellulare) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.
Cordiali saluti
Servizio Assistenza Fatture e Corrispettivi
Quindi, se ne lavano parzialmente le mani, però è chiaro che la cosa non può stare in piedi. Se veramente è così, siamo in un caso in cui la mano sinistra non sa quel che fa la destra…
C’è nessuno in questo forum che riesce a muovere le leve giuste per cercare di fare chiarezza sulla questione?
Laddove la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi
contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si ricorda che ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si
considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta
di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del
presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del
documento da parte della PA.
Io personalmente non sono un legale o un esperto tributario, ma quel “dunque” non mi sembra affatto “dunque”… L’articolo 2 del decreto 4 aprile 2013 parla di “trasmissione per via elettronica”, non di emissione, tanto è vero che esiste il famoso workflow di accettazione/rifiuto e la possibilità di ritrasmettere la fattura rifiutata con il medesimo anno/numero, fintantoché non è accettata o non va in decorrenza termini. Quindi l’ultima frase, che poi è quella incriminata, è molto dubbia…
Figurati, è talmente ambiguo che perfino alcuni “esperti” lo interpretano come “è comunque emessa”
È incredibile che non siano in grado di fare chiarezza su una cosa così semplice… è una semplice domanda a cui rispondere “Sì” o “No” e tutto quello che fanno è tirare fuori una supercazzora che lascia con più dubbi di prima.
In pratica questo tizio la pensa come me, ma si rassegna ad accettare quello che dice l’Agenzia delle Entrate in quel “principio di diritto”…
Io però non mi do pace, non può rimanere così questa cosa… bisognerebbe fare un interpello… O l’SdI adatta il suo flusso o l’Agenzia delle Entrate rettifica…
Sono perfettamente d’accordo, o almeno che facessero luce una volta per tutte anche se poi SDI non segue la prassi - mi accontenterei anche solo di quello a questo punto
Se l’articolo è corretto, significherebbe che da ottobre 2020 ( circa 2 anni e 4 mesi ) tutta l’Italia sta sbagliando?
I nostri clienti dal 2019 mandano regolarmente alla PA le fatture rifiutate dalla PA, con stesso nome e data e non ricevono scarti.
Ci sono poi due metodi di gestione in base alla PA con cui si lavora.
Il primo caso:
In caso di rifiuto da parte della PA, la PA stessa richiede di rimandare la fattura corretta.
La fattura viene accettata da SDI nonostante sia “duplicata” (in base all’articolo di asarva) e la PA non richiede Note di credito.
Se la fattura fosse inoltrata comunque, perché la PA non chiede la nota di credito?
Il secondo caso:
In caso di rifiuto della fattura da parte della PA, la PA richiede di inoltrare una nota di credito che provvederanno a rifiutare (come la fattura).
Quindi chiedono di inoltrare la nuova fattura corretta.
A che serve rifiutare la nota di credito?
ad ogni modo, nei vari siti ho trovato un esempio che potrebbe chiarire la differenza.
Ovvero, si può inoltrare la stessa fattura senza nota di credito fin tanto che si rimane entro i termini della liquidazione IVA.
Hai emesso la fattura alla Pubblica Amministrazione senza indicare (o indicato in modo errato) il Codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP); in questo caso la Pubblica Amministrazione rifiuterà il documento.
In questo caso puoi alternativamente:
Non eliminare la fattura che è stata rifiutata, emettere Nota di credito alla PA ed emettere la nuova fattura con i dati mancanti (operazione consigliata)
oppure
Modificare ed implementare il documento rifiutato (mantenendo stesso numero e data) e procedere al suo invio. La modifica e l’invio del documento modificato deve essere effettuata entro i termini della liquidazione periodica IVA che coinvolge la fattura originaria rifiutata.
Buongiorno,
a un nostro cliente è capitato che la fattura rifiutata dalla PA corretta e rimandata con lo stesso numero (operazione che fa ad ogni rifiuto) risulta presente 2 volte nell’elenco delle fatture emesse con stesso numero e data ma con 2 numeri di sdi diversi. quindi, essendo presenti 2 documenti con stesso numero e data, vanno in cantabilità tutti e 2 e poi fare una nc per la fattura rifiutata?
Il fatto che ci siano due identificativi SdI non è indicativo: ad ogni invio corrisponde un identificativo SdI, è insito nel funzionamento del sistema, ma non mi risulta che ciò abbia implicazioni fiscali.
Ti troverai due documenti, sì, ma uno in stato rifiutato. Da che è nata questa cosa, io ho sempre saputo (e vedo che sono in nutrita compagnia) che il primo però, essendo rifiutato, non avesse valenza fiscale e quindi andasse registrato in contabilità solo il secondo invio corretto, che sia accettato o in decorrenza termini o al più trasmesso ma non recapitato (notifica AT). La questione sorta in questi giorni riguarda proprio quest’aspetto (ti consiglio di rileggerti la discussione dall’inizio) ed io onestamente continuo a nutrire dei dubbi sul fatto che l’interpretazione di dover fare note di credito per le fatture rifiutate per poi riemetterle con altro numero sia un eccesso di zelo ed una complicazione che non trova riscontro nel flusso previsto fin dagli inizi ed a tutt’oggi dal Sistema di Interscambio. E che farebbe perdere di senso al flusso di accettazione-rifiuto (che immagino che fosse stato fatto per un motivo).
Peraltro giusto ieri ho avuto ulteriore confermare (se ancora ve ne fosse bisogno) che il flusso atteso è quello di re-invio con lo stesso numero in caso di fattura duplicata: avevamo infatti un cliente che si è visto scartato il secondo invio per fattura duplicata, dopo che il primo era stato rifiutato dalla PA destinataria. Penso: “vuoi vedere che hanno cambiato questa cosa?”, proprio in virtù di quello che stiamo discutendo qui. Ed invece no: ho aperto ticket ad SdI ed anche loro ci hanno messo un po’ a capire, perché non era il risultato atteso. Alla fine è emerso che quel cliente aveva emesso nel mezzo un’autofattura con lo stesso numero e anno della fattura il cui primo invio era stato rifiutato, e quindi solo in virtù della presenza di quell’autofattura l’SdI scartava il secondo invio. Quindi rimane confermato il flusso che già conosciamo.
Continuo a ritenere che questa cosa andrebbe chiarita una volta per tutte, probabilmente mediante un interpello scritto per bene. Sarebbe bello che qualcuno si prendesse la briga di farlo.