Fatturazione Elettronica - Nomenclatura file da trasmettere

Non è più vero che deve essere usata la p.iva (che poi in realtà era il codice fiscale) del trasmittente. Quelle specifiche sono state sostituite (o meglio, modificate) dall’allegato A al provvedimento del 30 aprile 2018. L’ultima versione (appena aggiornata) si trova qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/ST+Fatturazione+elettronica+-+Allegato+A/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.4.pdf
Al punto 1.2.2. puoi vedere che dove prima c’era l’identificativo univoco del soggetto trasmittente adesso c’è semplicemente l’identificativo univoco, descritto così:

è rappresentato dall’identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto residente all’estero) di un soggetto persona fisica o persona giuridica diversa da persona fisica; la lunghezza di questo identificativo è di:
11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
l’identificativo usato per il nome del file non è soggetto a controlli di validità, esistenza o coerenza con i dati presenti in fattura.

Ovvero puoi metterci qualsiasi cosa, purché assomigli ad un codice fiscale.
Se guardi l’inizio del documento, vedrai che questa cosa è stata introdotta con la versione 1.1 del documento del 5/6/2018.

Questo cambio di specifiche è il motivo per cui anche gli intermediari più grossi hanno cominciato ad usare il codice fiscale del cedente nel nome del file invece del proprio (cosa che facevano una volta).

Il motivo principale credo sia per evitare di esaurire i progressivi univoci, ma la soluzione più semplice sarebbe stata quella di allungare il progressivo, piuttosto che consentire di inserire qualsiasi codice fiscale, perché ora c’è il concreto rischio di collisione di nomi di file, se generati da trasmittenti diversi (o dallo stesso cedente per conto proprio).

L’AdE farebbe bene anche a consolidare tutte le specifiche tecniche in un unico documento, perché al momento ce ne sono tre diversi: specifiche tecniche fattura PA, allegate al DM 55 del 3 aprile 2013, specifiche tecniche SDI, allegate sempre al DM 55 del 3 aprile 2013, e le specifiche tecniche per la fatturazione tra privati allegate al provvedimento del 30 aprile 2018, che sostituiscono in parte, ma non del tutto, gli altri due documenti.