I rilievi del Garante della Privacy sulla fattura elettronica

quella potrebbe essere una via d’uscita anche perchè alla fine le obiezioni del Garante riguardano le fatture emesse ai consumatori finali

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La circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97.

Riporto l’intero brano della circolare n.18/E del 24/6/2014 che non conoscevo e che rappresenta una coraggiosa interpretazione dell’AdE che spero venga mantenuta. Tieni presente che in qualsiasi momento l’amministrazione può cambiare parere e chiedere la puntuale applicazione dell’art.21.
Comunque è sicuramente un elemento molto positivo a cui aggrapparsi. :wink:

Rispetto alla disciplina previgente, la norma estende la possibilità di emettere fattura
differita anche nel caso di prestazioni di servizi, purché la fattura emessa indichi in
dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili
“attraverso idonea documentazione”. Sotto quest’ultimo profilo, si fa presente che il
legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi
documentali rilevanti ai fini fiscali. Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di
rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione
commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale
documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di
effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento
attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna
lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo
chiaro e puntuale i richiamati elementi. **A tale fine, nel caso di cessione di beni, la**
fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo
l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento
idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

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