ma in questo caso il problema è a monte credo.
con l’entratel è l’entratel che genera il documento criptato e lo inoltra. dopodiché con la chiave di firma, usando l’applicativo entratel, viene decodificato il messaggio e reso chiaro.
Quindi è un sistema a 2 punti dove Entratel e cliente si mettono d’accordo condividendo la chiave come succede con i certificati del SDI
Ho capito correttamente?
con la fattura invece è l’azienda che produce il programma che dovrebbe criptare il documento ma nello stesso momento che glielo dai da criptare, fornisci i dati della fattura che non dovrebbero leggere (ne sono in possesso anche prima in realtà).
quindi è un sistema 5 punti.
fornitore -> azienda che genera il programma -> ADE -> azienda che genera il programma -> cliente
quindi in ogni caso, se un’azienda utilizza un programma fornito o gestito da terzi, fornisce automaticamente i dati della fatture a quell’azienda.
L’unico modo di tutelare è un contratto sulla privacy dove l’azienda programmatrice dichiara che i dati del gestionale non saranno né letti né usati per scopi diversi da quello che può essere l’assistenza al cliente.
Tra l’altro penso che un contratto simile esista già per tutti i produttori di software… sinceramente mi farei delle remore a livello morale a guardare i dati presenti nei DB dei clienti…
Perché devi fornirgli obbligatoriamente una copia informatica o analogica della fattura con mezzi diversi da SdI, salvo che il destinatario non rifiuti di riceverla.
Comunque per quanto riguarda la privacy pare che AdE (in accordo con Garante) vogliano optare sull’oscuramento delle parti sensibili della fattura (la descrizione del bene/servizio).
Eppure basterebbe modificare l’articolo 21 rendendo possibile far risultare la descrizione del bene/servizio nel Ddt (o proforma per i servizi). In tal modo nella fattura ci sarebbe solo il richiamo al documento in oggetto
mi sorge un dubbio.
cosa succede se uno studio medico, che è esonerato dalla fatturazione elettronica per motivi di privacy, inoltra comunque la fattura elettronicamente?
e se in generale, il garante oscura le descrizioni, come fa a distinguere un omaggio
NON SI PUO’ FARE
Nella legge di bilancio che verrà approvata dalla Camera dei Deputati prima del 31 c’è scritto:
******************leggi a pg.63 della Relazione che ti linko:
In particolare, il comma 29-vicies, che sostituisce l’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, conferma in primo luogo che per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
ecco il nuovo articolo 10 bis emendato dal Senato:
« Art. 10-bis. - (Disposizioni di semplificazione
in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari) - 1. Per il
periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti
all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria,
ai fini dell’elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da
inviare al Sistema tessera sanitaria.
Questo dimostra che al MEF la paura fa novanta!
(paura del Garante)
un cliente che fa fisioterapia e manda il 730 precompilato
un 2 negozi di occhiali/lenti che manda i dati del 730 precompilato
dovrei placcarli di cattiveria e impedirgli con ogni mezzo di inoltrare le fatture al SDI.
mentre per un’altro cliente che è una piccola società sportiva che aveva deciso di inoltrare le fatture elettroniche ugualmente, posso lasciarli liberi di agire.
una domanda.
quando è uscito questo emendamento e dove lo trovo?
le norme penali non servono perchè non ci sono i giudici per fare i processi e quindi va in prescrizione. Ci vuole semplicemente un sistema che ti costringe ad adempiere come si fa con il DURC . Se non sei regolare non lavori.
Sarò lungimirante, ma secondo me sapendo esattamente tutti i prodotti e servizi che vengono scambiati, si avranno dati migliori per “tarare” in modo più equo e migliore le imposte attuali e future.
nella riflessione a proposito della necessita’ di crittografia sul canale trasmissivo con SDI o a proposito del ritardo con cui alcuni soggetti che usano la fattura elettronica dal 2014 stanno migrando in questi giorni (da FTP) verso un canale cifrato, il fatto che il payload contenga dati di PA, di privati o di aziende e’ assolutamente irrilevante.
La crittografia (ben fatta) e’ un bene di per se’.
Con provvedimento del 21 dicembre 2028, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il punto 1.2 delle regole tecniche:
La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento. Ai fini del presente provvedimento per “dati fattura” si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato (Allegato B), compreso il codice hash di cui al punto 4.8.“
Non avevo letto il provvedimento che hai citato e che recepisce le indicazioni dal Garante.
Ci sono interessanti spunti da analizzare in modo approfondito.
Sicuramente è un primo passo dell’AdE per venire incontro ai rilievi posti ma da questa prima lettura che faccio io non vedo ancora alcuna possibilità di emettere la fattura senza l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione” perchè l’articolo 21 non è stato cambiato.
Quello che prevede il provvedimento amministrativo che hai citato è la cancellazione di tali dati se le parti non esplicitano alcun consenso alla conservazione e la semplice memorizzazione da parte di AdE di una parte dei dati chiamata "DatiFattura"
Anche perché in caso contrario il destinatario riceverebbe una fattura senza indicazione dei beni e servizi acquistati, e si renderebbe necessaria la copia di cortesia in tutti i casi. Io avrei reso opzionali quei dati solo per le fatture ai consumatori finali, emesse su richiesta.