Nel nuovo art.17 del nuovo CAD (pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale LINK )
vediamo che al comma 1-quater è previsto:
“E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e’ preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’.
Chiunque puo’ presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui ll’articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale”
Pur non avendo un vero potere censorio l’Agid almeno può condurre una opera persuasiva verso le PA per portarle ad adeguare la fornitura dei propri servizi attraverso la modalità digitale.
Mi sembra un importante passo avanti.