Inad e send : differenze

Salve, non ho capito bene la differenza tra send e inad , mi sembrano due cose molto simili. In che cosa si differenziano le due piattaforme? Perchè in inad non è possibile associare l’app io?

Stando nel semplice e in sintesi.

SEND: invia notifiche a valore legale (ad oggi). SEND può usare il domicilio digitale indicato in INAD per invio notifiche a valore legale. Oppure domicilio digitale indicato in SEND, oppure un domicilio digitale indicato dall’ente che notifica.

INAD: invio notifiche digitali di qualsiasi tipo (ad oggi). INAD non usa SEND.

APPIO: l’unico domicilio digitale riconosciuto è realizzato mediante pec, l’appio non si può eleggere ad oggi a domicilio digitale.

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Per notifiche di qualsiasi tipo che cosa si intende?

INAD è un indice, un indirizzario, ossia uno strumento che viene consultato dalla piattaforma SEND quando deve decidere COME inviare la notifica (l’analogo di un avviso di giacenza) al CF del cittadino o impresa che la PA ha indicato come destinatario. INAD non usa SEND perché è SEND che usa INAD.
SEND infatti è una piattaforma che acquisisce dalla PA sia il documento che deve essere notificato entro un tot di tempo per poter assolvere al suo valore legale (immaginati il caso di una contravvenzione), in formato digitale e secondo certe caratteristiche standard, che il Codice Fiscale del destinatario della stessa, il quale viene usato da SEND per consultare INAD e verificare se sia associato ad un domicilio digitale eletto o meno (nel primo caso la notifica arriva nella casella PEC e il testo contiene un link che rimanda direttamente nell’area personale di ciascuno della piattaforma notifiche digitali, e credo che da quest’area si possano attivare anche altri canali di notifica via e-mail, SMS o App IO), altrimenti al cittadino arriva una raccomandata cartacea con la copia del documento originale all’interno (anche se mi ricordo che inizialmente la raccomandata avrebbe dovuto contenere solo la notifica, e il cittadino avrebbe dovuto poi andare a vedere il documento originale online autenticandosi con SPID o CIE su SEND oppure andare alle Poste per farselo stampare… :sweat_smile: )
SEND insomma serve per le comunicazioni ufficiali per le quali si deve conservare la prova che siano arrivate al destinatario o che siano comunque decorsi dei tempi per cui la PA è autorizzata ad agire come se fossero arrivate (dettagli: SEND - Perfezionamento ).
Detto ciò, INAD e APP IO, nonostante siano strumentali a SEND, possono anche funzionare senza, sia per le comunicazioni senza valore legale, ad esempio su App IO si potrebbe configurare un servizio per chi si iscrive in biblioteca e chiede di ricevere news quando un determinato libro viene restituito… sia se dobbiamo inviare una singola PEC per un determinato procedimento (es. assunzione di un dipendente per scorrimento graduatoria) si fa prima a controllare se il CF di quella persona è associato ad un domicilio digitale e, se sì, inviarla a quell’indirizzo che configurare un servizio da zero su SEND per un procedimento che sì e no ci ricapita il prossimo anno…

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Inad è la cassetta della posta digitale (grazie alla pec).
Send è poste o fedex o gls etc etc ma digitale.
Molto molto semplificato ma è per far capire anche a chi non li conosce.
Sicuramente migliorabile come spiegazione, ma in quel caso basta leggere il post prima del mio :slight_smile:

Andrea

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Ok . Ma se consideriamo send il corriere mentre inad la cassetta delle poste . Se su inad non ho attivato alcun domicilio digitale tramite pec ( quindi in teoria il corriere non conosce il domicilio ) mentre su send ho attivato le comunicazioni tramite app io riceveró comunque la raccomandata in formato digitale?

Su app io ricevi la comunicazione di cortesia per poi accedere a send e leggere la raccomandata.

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Ho un dubbio su obbligo/facoltà di utilizzo di questi strumenti:
il cittadino Tizio ha istituito il suo domicilio digitale, il comune X può inviargli comunque una raccomandata cartacea?

Se un cittadino ha un domicilio digitale hai l’obbligo, dal 2013 (duemilatredici) di usarlo. Lo dice il CAD (art. 3-bis, mi pare). Se non lo usi non puoi causargli effetti pregiudizievoli: qualunque cosa voglia dire, se per esempio gli mandi una multa per atto giudiziario con 20 euro di spese quello fa bene a chiedertele indietro…

Al domicilio digitale, scelta tua, puoi arrivarci tramite SEND.

…salvo le normative speciali che consentono particolari forme di notificazione, che non sono abrogate e che si pongono come derogatorie dell’art. 3-bis comma 4. P.S. non sarebbe male se il Governo si ricordasse anche del comma 3-bis dello stesso articolo :wink: