Ciao a tutti,
non tutti sanno che in italia esiste la possibilità di fare leggi di iniziativa popolare (legge 25 maggio 1970 n 352 art. 48) e che il nuovo Regolamento del Senato all’art. 71 obbliga l’assegnazione a una Commissione entro 30 giorni.
Lo strumento dell’iniziativa popolare è molto bello, se non fosse che è necessario seguire delle faraginose nonché analogiche procedure (art. 7/8 della n.352 25/maggio/1970) per:
a) la vidimazione dei moduli della raccolta delle firme (un pubbliche ufficiale, ma si suggerisce la corte d’appello)
b) per l’autenticazione dei firmatari che deve essere effettuata da pubblici ufficiali
c) certificazione che i firmatari siano iscritti nelle liste elettorali
Qui è possibile leggere un esempio di Vademecum che descrive la burocrazia per l’iter di proposta di legge popolare.
Questo post vuole esplorare quale la reale fattibilità, tanto nell’ambito legale quanto tecnico, di rendere questo processo interamente digitale usufruendo dell’impianto tecnico-normativo esistente, guardando in particolare all’uso di SPID.
Consentire a cittadini di partecipare a iniziative di legge popolare via web.
Consentire a realtà di attivismo politico-civico di organizzare interamente online l’azione di raccolta e certificazione delle firme volte a portare al Senato iniziative legislative popolare.
E’ utile sapere che spetterà al presidente dalla Camera cui sono state portate le firme, validare che queste sono valide (art. 7).
Ciò significa che laddove il presidente del Senato (che è la Camera che si è impegnata entro 30gg ad assegnare a Commissione la legge di iniziativa popolare) condividesse l’uso degli strumenti tecnologici e giuridici moderni per la raccolta delle firme e la loro certificazione, il meccanismo potrebbe funzionare.
Ma veniamo allora all’aspetto tecnologico:
a) Validazione dei moduli per la raccolta delle firme
b) Autenticazione delle firme (ovvero identificazione dei firmatari)
c) Certificazione che i firmatari siano iscritti nelle liste elettorali
Chiedo ai più esperti giuristi e tecnici, in quale modo sarebbe possibile dare equivalenza con gli strumenti moderni (SPID Primo/Secondo/Terzo livello e Firma Elettronica Normale/Avanzata/Qualificata) ai requisiti di cui sopra?
Si potrebbe firmare inizialmente il “modulo di raccolta firme” (un PDF) con una firma digitale da un pubblico ufficiale, e quindi avere cittadini che con una autenticazione SPID di 2’ o 3’ livello impiegando Firma Elettronica Remota appongono ulteriori firme su questo PDF?
E la certificazione che detti firmatari siano iscritti nelle liste elettorali, come si può fare in digitale? E può essere automatizzato? Il dato di iscrizione alle liste elettorali, è un metadato di ANPR?
Lancio qui la discussione per fare questa valutazione tecnico legale, capire quale potrebbe essere l’architettura tecnica-giuridica e cosa ci manca dal punto di vista tecnico o giuridico.
Dove possiamo lavorare dal punto di vista regolatorio e/o tecnico, magari possiamo attivare tavoli di lavoro.
Ma anche con il nuovo parlamento in arrivo, se identificassimo gli interventi normativi necessari per fare funzionare l’architettura tecnico-giuridica che potrà essere identificata in questo post, ci lavoriamo e cerchiamo di policy advocacy di portarli a termine.
@umbros @Guido_Scorza voi che ne pensate di questi aspetti?
Fabio Pietrosanti (che potrebbe avere scritto castronerie giuridiche, ma il mio Avv. nella firma, significa Avventore, non Avvocato!)