La fattura elettronica SEMPLIFICATA in sostituzione della ricevuta fiscale

Grazie @Paolo_Del_Romano per il post. In merito al quesito di @daniele_m direi che ad oggi non è possibile emettere DDT o documenti equipollenti quando la prestazione (da certificare al momento ex art 22 del DPR 633/72) si riferisce a prestazione di servizi (nel caso carrozzeria) a meno che non siano prestazioni continuative in base a un contratto/convenzione (vedi Circ. n.97 del 04.04.1997)
Occorre comunque ricordare che se si tratta di cessione di beni, in base a quanto previsto dall’art 6 del DPR 633/72) che la ricevuta sia incassata o meno l’iva è comunque da versare, contrariamente a quanto accade con la prestazione di servizi.
Il nuovo servizio annunciato da AdE per trasmettere i corrispettivi è ancora tutto da scoprire e non credo sia possibile dare consigli per il momento. :wink:
Tra l’altro il flusso dati attuale del file xml fattura non riporta nè l’indicazione dell’incassato o meno né l’indicazione se trattasi di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Nel caso di specie mi pare strano che l’assicurazione accetti solo una ricevuta fiscale anzichè una fattura. Magari varrebbe la pena capire come ottenere una garanzia dal committente per incassare comunque la prestazione se l’assicurazione non pagherà
Vi allego un prospetto logico riepilogativo attuale con riferimento all’art 22 dell’IVA