Il presente capitolo descrive la metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102, sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6 della stessa, e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione europea, da parte di AGID, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati ottenuti.
“Ai fini del monitoraggio, AGID può richiedere ai soggetti erogatori l’accesso ai contenuti di extranet o intranet, pubblicati dopo il 23 settembre 2019 e, comunque, a seguito di una loro revisione sostanziale”
Come si definisce una loro revisione sostanziale ? 20%, 50% delle pagine modificate nel periodo di X giorni ? Redesign grafico completo, parziale ? Entrambe ?
Userei più di frequente il chiarimento che i siti web possono essere sia di tipo a dominio pubblico sia privato, come intranet.
Poiché i “siti web” scelti nel campione devono “rappresentare il più possibile la varietà di servizi forniti dagli enti pubblici”, nel settore dell’istruzione e sanità si fa largo uso di piattaforme web di e-learning, che spesso hanno delle loro App mobili dedicate.
Altri paesi, come il Regno Unito, hanno esplicitamente inserito i Virtual Learning Environments tra i siti web oggetto di analisi dall’ente regolatore: https://www.policyconnect.org.uk/research/accessible-virtual-learning-environments-making-most-new-regulations
Più che una percentuale si intendono modifiche strutturali, modifiche funzionali, tecnologiche o di layout che potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti di accessibilità.