ribadisco ed estendo qui quanto già scritto nella consultazione 2018 (ma quanto scritto nella vecchia consultazione è stato già preso in esame? è automaticamente valido per la nuova? ci sarà un report finale che dice quali segnalazioni della consultazione sono state prese in considerazione e quali escluse?):
- nel par.2.2.1 riguardo la classificazione tra servizi amministrativi e servizi facilitanti, in Batini 2015 è riportato il termine “procedures defined by law” che tradurre con “procedimenti” è molto limitativo. Meglio scrivere “procedure” oppure cambiare il termine “servizi amministrativi” con "servizi pubblici citando la relativa definizione ìin CPSV-AP_IT che è la seguente:
Per servizio pubblico si intende qualsiasi atto obbligatorio o discrezionale espletato da una pubblica amministrazione (o per conto di una pubblica amministrazione) nei confronti di cittadini, imprese/professionisti.
- sempre al par.2.1.1 viene proposta una importante classificazione basata sul consumatore (consumer).
il testo del Batini 2015 rispetto a questa classificazione interno/esterno riporta anche una specifica che non è stata tradotta, ed invece sarebbe importante riportare per chiarezza:
the interest in eGov project regards above all external services, which are supplied to final users. However, since, as we will see, in the context of value aspects tied to production costs and service supply are relevant, it is interesting to conceive internal services that positively influence external service production.
…il passo qui sopra chiarisce che sono rilevanti (e di interesse per i progetti) anche i servizi interni, sia che essi siano “autoprodotti” da una PA che fa da fornitore (provider) oppure che essi siano affidati da una PA ad un fornitore privato (che agisce sulla base di un contratto o in via sussidiaria). i servizi interni sono infatti trascurati, mentre sono essenziali nell’ottica di creare veri ecosistemi di interoperabilità.
si potrebbe quindi aggiungere una traduzione di quanto sopra ovvero: quando il servizio interno ha valore rilevante in termini di costo di produzione e/o dei destinatari del servizio stesso, rimanendo nell’ottica di concepire servizi interni che influenzano positivamente la produzione dei servizi esterni
- nel par.2.1.2 viene riportata questa definizione di “servizio digitale”…
Un servizio digitale (talvolta anche indicato come electronic service o e-service) è un servizio che viene erogato via Internet o in una rete, la fornitura è essenzialmente automatizzata o comporta solo un intervento umano minimo, ed è impossibile da garantire in assenza di tecnologia informatica
…sarebbe importante chiarire che questa traduzione da Rowley 2006 è da considerarsi del tutto equivalente alla definizione riportata nel CAD, art.1 comma 1 lettera n-quater), ovvero la seguente:
n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;
altrimenti si può pensare che parliamo di concetti diversi generando ulteriore confusione. invece di “servizio digitale” si può mettere “servizio in rete”
e riprendere la definizione del CAD? perchè inventare un nuovo concetto qui?
- al par.2.1.3. viene introdotta la distinzione tra “Interfacce semplici e complesse”.
poco sopra, al par.2.1.1., è stata introdotta la distinzione tra “servizio elementare” e “servizio composito” derivata dalla nomenclatura EIF.
forse sarebbe meglio uniformare le dizioni, parlando di “interfacce elementari” e “interfacce composite” (o almeno citarli come sinonimi).
tra l’altro il termine semplice è usato DUE volte in quanto usato anche per distinguere interfacce “semplici e mission-critical” e usare due volte “semplice” induce confusione.
inoltre per il concetto di “critico” consideriamo valida la definizione di Cloud PA
oppure è un tipo di criticità diversa?
- al par.2.1.4 si parla anche di “erogatori” del servizio. andrebbe chiarito se si tratta della stessa cose dei “fornitori” del servizio, ovvero sempre del concetto di “provider”. inoltre, quando si parla di “erogatori esterni” si intende un provider che agisce per nome e per conto di una PA? l’uso del termine esterno fa pensare ai “servizi esterni” che non è corretto in quanto un erogatore esterno potrebbe operare anche un servizio interno (per la stessa PA o altre PA)